Il credito d'imposta maturato dalla società, a seguito di distribuzione delle cd. riserve "in sospensione di imposta", può essere trasferito alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, ai fini dell'utilizzo in compensazione "orizzontale", in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241/1997. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 436 del 26 settembre 2023. La rivalutazione dei beni d'impresa è un istituto che consente di adeguare il valore di determinati beni a seguito del pagamento di un'imposta sostitutiva. Ciò genera, in capo all'impresa, un "saldo attivo" da imputare al capitale o accantonare in una speciale riserva cd. "in sospensione di imposta". Con la precedente risposta ad interpello n. 492/2022 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che «per quanto riguarda gli aspetti fiscali della distribuzione di riserve in sospensione d'imposta le due leggi di rivalutazione, legge n. 350/2003 e legge n. 266/2005, rimandano entrambe alla legge n. 342 del 21 novembre 2000, la quale stabilisce all'articolo 13, comma 3: "Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti". Pertanto, si ritiene corretto che il soggetto che distribuisce detta riserva in sospensione d'imposta assoggetti a tassazione l'importo della stessa aumentata della relativa imposta sostitutiva. Inoltre, l'articolo 13, comma 5 della L. 342/2000 stabilisce che "Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi". Nel caso di specie, detto credito d'imposta corrispondente alla stessa imposta sostitutiva versata può essere trasferito alla consolidante ALFA, la quale può utilizzare lo stesso, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante (ai sensi dell'articolo7, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018, attuativo del regime di tassazione del consolidato nazionale)». In sintesi, nell'ipotesi di distribuzione delle cd. riserve "in sospensione di imposta", la normativa richiamata impone la tassazione delle somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della relativa imposta sostitutiva, garantendo contestualmente il recupero della stessa imposta, mediante attribuzione di un credito, utilizzabile in compensazione direttamente ovvero cedibile alla consolidante ai fini del relativo utilizzo in base al menzionato articolo 7, lettera b). Detta norma stabilisce che «Per effetto dell'opzione: [...] b) ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque, ai fini dell'utilizzo in compensazione "orizzontale", in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997 [limite ora contenuto nell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro]. In linea generale e salvo espressa eccezione, tutti i crediti d'imposta, derivanti da eccedenze di versamento, scontano il limite predetto, tanto nell'ipotesi di utilizzo diretto in compensazione "orizzontale", quanto in caso di trasferimento dello stesso credito al consolidato, al medesimo fine.