Quali sono le novità sulla definizione agevolata delle controversie tributarie? Ad analizzare le modifiche apportate dal DL n. 34/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023, l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Le novità in materia di tregua fiscale” pubblicato il 28 settembre 2023. L’articolo 20 della legge citata, con riferimento alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 presso le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado e presso la Corte di Cassazione, in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata. Il documento della Fondazione Studi fornisce poi indicazione sulle modalità di presentazione dell’istanza e un riepilogo dei nuovi termini e delle modalità di versamento. Nella parte finale del documento, esaminate le modifiche riguardanti la conciliazione agevolata delle liti tributarie e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205) Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, che riguarda tutte le liti tributarie pendenti (anche a seguito di rinvio), alla data del 1° gennaio 2023, presso le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado e presso la Corte di Cassazione, in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il sopra citato articolo 20 ha posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata. L’istanza va, dunque, proposta all’Ufficio competente in modalità telematica entro e non oltre la data del 30 settembre 2023 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2023). Inoltre, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, sono state modificate le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate ed infine è stata introdotta, in alternativa alla rateazione trimestrale, dopo il pagamento delle prime tre rate, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di venti rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile. I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono: 30 settembre 2023; 31 ottobre 2023; 20 dicembre 2023. Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. Resta fermo che è in ogni caso escluso il pagamento tramite compensazione. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento del relativo importo dovuto o della prima rata entro il 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Per quanto riguarda la sospensione del processo, la data del 10 luglio 2023 di cui al comma 197 è stata sostituita dal 10 ottobre 2023. Pertanto, in caso di istanza del contribuente, da presentare al Giudice, di volersi avvalere della definizione agevolata, quest’ultimo dichiarerà sospesa la controversia fino al 10 ottobre 2023. Entro tale data l’istante ha l’obbligo di depositare la domanda di definizione e la prova del relativo avvenuto versamento. In ordine, infine, alla sospensione dei termini di impugnazione, si segnala che sono invece sospesi ex lege per undici mesi (nove, nella precedente formulazione) esclusivamente i termini di impugnazione, anche incidentale, delle sentenze e i termini di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono nell’intervallo temporale 1° gennaio 2023-31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era fissata al 31 luglio 2023). Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212) Rispetto alla formulazione originaria del comma 206, che permetteva di definire entro il 30 giugno 2023 le controversie pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, il decreto legge n. 34/2023 ha esteso l’applicabilità dell’istituto alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è stato prorogato al 30 settembre 2023. Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 della Legge di Bilancio 2023 (v. supra). Si segnala che, mentre con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023 era stato fornito un quadro generale dell’istituto della conciliazione agevolata, con la circolare n. 9/E del 19 aprile 2023 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione della stessa, nonché indicazioni relative ad alcuni profili procedimentali. Con riferimento alla pendenza della lite si ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, pertanto, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge. Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni previsti dal comma 2 dell’articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite ai sensi del comma 206 e seguenti della Legge di Bilancio 2023. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che, ai fini della pendenza della lite innanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado. Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, invece, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023. Con riguardo all’ambito di applicazione, a differenza della definizione agevolata delle liti di cui ai commi da 186 a 205, come espressamente disposto dal comma 206, l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Restano ferme le previsioni dei commi 208 e 209 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 in riferimento alle modalità di pagamento e alla decadenza dal beneficio. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218) Per quanto riguarda la misura della rinuncia agevolata al ricorso per Cassazione, principale o incidentale, a seguito di una definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, di cui al capitolo 7 del Vademecum della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 16 febbraio 2023, si segnala che anch’essa è stata oggetto di modifiche da parte del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34. La procedura in commento poteva, infatti, essere esperita, in base all’originaria formulazione della norma, entro il 30 giugno 2023; l’articolo 20, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 ha sostituito il termine del 30 giugno 2023 con il termine del 30 settembre 2023 (2 ottobre 2023, considerato che il 30 settembre cade di sabato). La misura riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 ed aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Indicazioni di carattere generale e procedurale sull’istituto in parola sono state fornite con le circolari dell’Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023, n. 2/E e 20 marzo 2023, n. 6/E. Con la circolare 26 luglio 2023, n. 21/E l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti con particolare riferimento all’ambito applicativo della rinuncia agevolata nonché all’oggetto e alla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.