Il fisco parte alla riscossione dei carichi fuori dalla rottamazione: notificati una pioggia di preavvisi di fermo amministrativo su veicoli con l'intimazione di pagare entro 30 giorni pena il blocco alla circolazione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) in conseguenza del completamento della verifica dei carichi inseriti nelle istanze di rottamazione, sta infatti trasmettendo massivamente ai contribuenti le comunicazioni preventive di fermo amministrativo sulle autovetture e motocicli con sollecito a regolarizzare la propria posizione e relative a cartelle non comprese nelle domande per la definizione agevolata o indicate come escluse nella comunicazione delle somme dovute. L'importo richiesto negli atti va saldato in 30 giorni post notifica dell'atto dopodiché, come previsto dall'articolo 86, comma 1, dpr n. 602/73, verrà iscritto al Pra (Pubblico registro automobilistico) senza ulteriori comunicazioni il fermo amministrativo sul veicolo individuato. Come indicato all'articolo 50 del dpr 602/73 il riscossore infatti può procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento) e qualora l'attività di recupero non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Iscritto il fermo, il veicolo non può circolare pena una sanzione pecuniaria da 1.988 euro a 7.953 euro e, da quel momento, non sono opponibili l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eventuali successivi atti di disposizione come la vendita del veicolo. Va ricordato che qualora il contribuente riceva la comunicazione con indicato in stato di preavviso di fermo un veicolo “bene strumentale” per l'attività di impresa o professione, lo deve rendere noto al riscossore affinché venga bloccata la procedura (ai sensi dl n. 69/2013 cd. decreto del fare convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013). Come disposto dall'articolo 62 del dpr 602/73 e dall'articolo 515 del cpc infatti gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, anche se lo stesso è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La prova della strumentalità va fornita esibendo la copia della fattura di acquisto del mezzo, quella certificato di proprietà del veicolo, il libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita dagliu competenti e la copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato). E' opportuno segnalare che l'impignorabilità riguarda anche i veicoli utilizzati abitualmente per il trasporto di persone diversamente abili alla quale l'autorità competente ha rilasciato apposito contrassegno. Quando invece si tratta di beni effettivamente pignorabili, unico modo per bloccare la procedura è quello del pagamento in unica soluzione o anche tramite dilazione. In quest'ultimo caso, come specificato anche sul sito dell'agenzia delle entrate riscossione, una volta effettuato l'integrale e tempestivo pagamento della prima rata del piano, è prevista la sospensione del fermo amministrativo al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato.