Con l’informativa n. 119 del 2023, il CNDCEC ha sottolineato le novità del nuovo Regolamento della formazione professionale continua. Il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia ha espresso il parere positivo per l’approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023. Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione - 1° ottobre 2023. Le principali novità: - eliminazione della differenza fra eventi di “formazione” ed eventi di "aggiornamento". La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative, bensì rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi. L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la formazione e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC; - eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni. Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori. Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo. Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini; - maturazione dei crediti formativi. All’art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, - decorrenza dell’obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successive all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024; - riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali. La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formative da un anno all’altro dello stesso triennio. La riportabilità dei crediti formativi da un triennio a un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali; - modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento; - formazione gratuita erogata dagli Ordini; - riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati; - autorizzazione dei soggetti terzi; - modifiche all’elenco materie.