Ai lavoratori disabili e a chi se ne prende cura spettano 3 giorni di permesso, che possono essere suddivisi fra più soggetti aventi diritto rispetto alla stessa persona da assistere, aumentando così la flessibilità delle modalità di fruizione (messaggio INPS n. 3096/2022). Sono previsti anche congedi straordinari (D.Lgs. n. 105/2022) in favore dei conviventi della persona con disabilità. Il requisito della convivenza è soddisfatto non solo quando risulta la stessa residenza anagrafica, ma anche quando la dimora del lavoratore e del familiare da assistere sono nello stesso stabile seppur non nello stesso appartamento, nonché quando il lavoratore è iscritto negli elenchi della popolazione temporanea presso il Comune di riferimento. Permessi retribuiti I permessi retribuiti rientrano tra le agevolazioni previste dalla legge per disabili e familiari e sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che presentino i requisiti previsti dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992. Nel dettaglio, hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito: - disabili in situazione di gravità; - genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; - coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado (D.Lgs. n. 105/2022); - parenti e affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La possibilità per il familiare del disabile di richiedere i 3 giorni di permesso previsti dalla legge n. 104/1992 spetta anche nel caso di ricovero a tempo pieno nelle seguenti situazioni: - interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; - ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; - ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. A decorrere dal 13 agosto 2022 (art. 3, D.Lgs. n. 105 del 2022), fermo restando il limite complessivo dei 3 giorni di permesso mensile, la richiesta può essere fatta anche da più soggetti aventi diritto, che potranno, quindi, usufruirne per assistere la stessa persona. L’utilizzo dei 3 giorni di astensione dal lavoro comporta, inoltre, il diritto da parte del beneficiario di accedere in via prioritaria allo smart working o ad altre forme di flessibilità, misura che riguarda sia i familiari che prestano assistenza che i soggetti con disabilità. I 3 giorni di permesso retribuito riconosciuti dalla legge 104 al disabile o al familiare che presta assistenza possono essere fruiti anche ad ore. Nel dettaglio, per il lavoratore che richiede i permessi per se stesso, è possibile in alternativa fruire di: - riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro; - 3 giorni di permesso mensile (frazionabili a loro volta in ore). Nel caso in cui i 3 giorni di permesso siano utilizzati ad ore, bisogna rispettare un limite di orario mensile, pari all’orario normale di lavoro diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per tre. Esempio Orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni x 3 = ore mensili fruibili Orario settimanale pari a 40 ore su 5 giorni lavorativi settimanali: 40/5 per 3=24 ore di permessi mensili fruibili. Permessi e part-time In caso di contratto di lavoro part-time, spettano gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno: nel caso di part-time verticale o misto con attività lavorativa soltanto in alcuni giorni del mese, i 3 giorni di assenza retribuita dal lavoro riconosciuti dalla legge dovranno essere riproporzionati. Il calcolo per stabilire a quanti giorni di permesso si ha diritto deve essere effettuato utilizzando la formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici) Esempio 1) Orario medio settimanale: 18 ore Orario di lavoro CCNL a tempo pieno: 37 ore (18/36) X 3= 1,46 = 1 giorno di permesso mensile Esempio 2) Orario medio settimanale: 22 ore Orario di lavoro CCNL a tempo pieno: 40 ore (22/40) X 3= 1,65 = 2 giorni di permesso mensile In caso di part-time orizzontale, i 3 giorni di permesso non devono essere riproporzionati. Congedo straordinario per assistere disabili gravi Il congedo straordinario può essere richiesto per assistere disabili gravi per una durata massima complessiva di 2 anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa. I soggetti a cui la legge consente di presentare richiesta sono i seguenti: - coniuge o parte dell’unione civile convivente/convivente del disabile grave; - padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del disabile grave manchi o sia deceduto oppure sia affetto da patologie invalidanti; - uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre, anche adottivi, manchino o siano deceduti oppure siano affetti da patologie invalidanti; - uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui i figli conviventi del disabile manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti; - uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui altri familiari del disabile - idonei a prendersene cura - manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti. Il congedo straordinario non spetta se il disabile è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del familiare non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita. Il lavoratore ha diritto a beneficiare del congedo entro 30 giorni dalla richiesta, o in modo continuativo o frazionato. Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di lavoro e ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. Variazione dei dati della domanda La procedura telematica di domanda è stata implementata con la funzione di “Variazione dati domanda”, che consente al lavoratore di: - variare i dati (l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese) comunicati all’INPS all’interno di una istanza già inoltrata all’Istituto in modalità telematica; - effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie. Non è possibile effettuare alcuna variazione dei dati domanda se il periodo richiesto nella domanda è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato. Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario: - selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura; - indicare la data di rinuncia oppure presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”. Altri diritti In caso di richiesta di part-time per assistere familiari disabili, hanno diritto di priorità a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i seguenti soggetti: - coniuge, figli o genitori del lavoratore con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative; - convivente disabile grave con totale e permanente inabilità lavorativa, che ha bisogno di assistenza continua perché non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; - figlio convivente portatore di handicap oppure di età non superiore ai 13 anni. Inoltre, il lavoratore che ha a carico un disabile: - non è obbligato a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6): la richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata in forma scritta al datore di lavoro entro le 24 ore precedenti l’inizio previsto del turno di lavoro; - deve dare il proprio consenso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato. - ha diritto, se possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.