Con la risposta n. 441 del 29 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata di una lite pendente in Cassazione avente ad oggetto sanzioni derivanti dall'omesso/carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo. L'art. 1, commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, il comma 186 dispone che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ognistato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda delsoggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». Con la circolare n. 2/E del 2023 l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il comma 186 citato non contiene «specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi». Con specifico riferimento alla definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, il comma 191 dispone che «Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata». In tale ultima ipotesi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il termine stabilito. Con riguardo alla distinzione tra sanzioni collegate e sanzioni non collegate al tributo, la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 ha chiarito che di «norma, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo. Per converso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo [...]» (così le note nn. 5 e 6 del documento di prassi). Ciò detto, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato, limitatamente alle sanzioni ed interessi, una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo per decadenza dal beneficio della rateazione a causa dell'omesso/carente versamento dell'imposta dovuta. La controversia ha dunque ad oggetto sanzioni derivanti dall'omesso/carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo. Tanto chiarito, le liti aventi ad oggetto le sanzioni "collegate ai tributi" sono definibili ai sensi del comma 191 della legge di bilancio 2023 solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi, diversamente le stesse saranno definibili con le percentuali prevista dai commi da 186 a 190. Pertanto, come anche chiarito con circolare n. 6/E del 2019, occorre innanzitutto «verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato». Solo in tale ipotesi, infatti, la lite può essere definita senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione. Diversamente, in caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi da 186 a 190 (cfr. circ. 2/E del 2023).