Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cadeva di sabato) doveva essere presentato il modello 730/2023, direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta. In caso di omessa presentazione entro il termine è possibile predisporre e inviare il modello Redditi 2023 Persone fisiche entro il 30 novembre 2023. Nel caso di presentazione nei termini del modello 730, qualora in un secondo momento si scopra di aver errato l’indicazione di alcuni dati, è possibile integrare quanto già inviato in precedenza. La presentazione della dichiarazione integrativa deve essere effettuata con modalità diverse in base all’effetto sulle imposte delle variazioni operate. Quando è possibile presentare il modello integrativo In particolare, nel caso in cui si rendesse necessario modificare il modello 730/2023 presentato nei termini ordinari per omissioni comportanti un maggior credito o un minor debito o un’invarianza d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato (anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta) la dichiarazione integrativa, con le opportune correzioni. Codice nel frontespizio Descrizione 1 Se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario 2 Se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” 3 Se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario Integrazione che comporta un maggior credito, un minor debito o l’invarianza dell’imposta Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), è possibile: - presentare entro il 25 ottobre 2023 un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al CAF o al professionista abilitato tutta la documentazione; - presentare un modello Redditi Persone fisiche 2023, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi PF 2023 può essere presentato: a) entro il 30 novembre(correttiva nei termini); b) entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche 2024 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Integrazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Integrazione che comporta un minor credito o un maggior debito Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve necessariamente utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2023 e versare sanzioni e interessi in base alla tempistica di presentazione: - entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta con ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997); - entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso; - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa - art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso. Documentazione rilasciata dal CAF o dal professionista abilitato Il CAF o il professionista abilitato: - rilascia al contribuente il modello 730-2, recante la dicitura nell’apposita casella “modello 730 integrativo”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione; - elabora un nuovo prospetto di liquidazione, modello 730-3, sul quale verrà apposta la barratura nell’apposita casella “integrativo”; tale prospetto di liquidazione verrà consegnato all’assistito entro il 10 novembre con una copia della dichiarazione integrativa; - fa pervenire, sempre entro il 10 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre; - trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2023. Attenzione La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Cosa indicare nel quadro F del modello 730/2023 Nel quadro F del modello 730/2023 è inserita la “SEZIONE VIII - Dati da indicare nel modello 730 integrativo” riservata solo ai contribuenti che presentano il modello 730/2023 integrativo e che hanno indicato il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Nel Rigo F9 - Crediti rimborsati” vanno indicati: - Colonna 1: l’importo del credito IRPEF rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2023; - Colonna 2: l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’IRPEF rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2023; - Colonna 3: l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’IRPEF rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2023; - Colonna 4: l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2023. Nel Rigo F10 - Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte, è necessario indicare l’ammontare delle imposte che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 per il versamento di altre imposte, divisi per IRPEF, addizionale regionale e comunale, cedolare secca. Cosa indicare nel quadro I del modello 730/2023 Il quadro I può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2023 per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24. In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.