Con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica 2024. In particolare, è stato chiesto all'Amministrazione finanziaria se a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 230/2021, decorrenti dal 1° marzo 2022, la citata sezione debba essere comunque compilata con riguardo ai figli per i quali in luogo delle detrazioni è riconosciuto l’Assegno Unico. L’articolo 1 del decreto legislativo citato ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Al fine di coordinare la fruizione dell’AUU con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir, il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto delegato n. 230/2021 ha modificato l’articolo 12 del Tuir rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo a far data dal 1° marzo 2022, che: - la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni; - cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione Irpef previste: per i figli minori di tre anni; per i figli con disabilità; per le famiglie numerose, ovvero con almeno quattro figli. Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021. L’articolo 19, comma 6, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. decreto sostegni-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha inserito nel citato articolo 12 del Tuir il comma 4-ter, ai sensi del quale “Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”. In virtù di quest’ultima disposizione e con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir. Ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria ribadisce l’importanza dell’indicazione nella CU dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU. Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 4-ter del citato articolo 12 e ai fini del riconoscimento, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del sostituto d’imposta delle deduzioni/detrazioni degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico, la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir. In aggiunta a ciò, si evidenzia che le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale. Si rappresenta, inoltre, che a seguito di alcune recenti disposizioni in tema di welfare aziendale, una completa esposizione delle informazioni riferite ai familiari a carico risulta necessaria per la corretta applicazione delle norme. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, in deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Testo Unico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il comma 3 del predetto articolo 40 prevede che il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto. A tal fine il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni. L'Amministrazione finanziaria sottolinea, infine, che un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli, previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2014.