L’art. 16 della legge delega fiscale n. 111/2023 è rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Escludendo le accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il legislatore ha previsto, quindi, alla lettera q) del comma 1 dell’art. 16 della legge n. 111/2023 di “armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Amministrazione finanziaria e dai contribuenti”. L’equiparazione dei tassi di interessi dovuti sulle somme da corrispondere dall’Amministrazione finanziaria e dai contribuenti rappresenta un’esigenza particolarmente sentita sia in campo pratico sia a livello teoretico. I contribuenti, infatti, hanno spesso la sensazione che gli interessi da corrispondere all’Amministrazione finanziaria, consideratone l’elevato tasso, rappresentino quasi una para-sanzione. Gli operatori giuridici, dal canto loro, lamentano, in alcuni casi, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, poiché, a fronte dell’elevato tasso di interesse previsto per i pagamenti a carico dei contribuenti, quello previsto per i pagamenti a carico dell’Amministrazione è decisamente inferiore. L’Amministrazione e il legislatore risultano invece restii a modificare il sistema degli interessi fiscali poiché essi rappresentano un’entrata importante per l’Erario. Di seguito, focalizzando l’attenzione sui tassi di interesse fiscali e non sui termini di decorrenza degli interessi stessi (altro tema piuttosto delicato), oltre a evidenziare la frammentarietà normativa e la situazione attuale in modo schematico, si tenta di comprendere quali potranno essere i risultati da aspettarsi dalla legge delega fiscale. La normativa vigente Attualmente la normativa in base alla quale sono fissati i tassi di interesse fiscali è la seguente: centrale è l’art. 13 del D.L. n. 557/1993, nel quale, a sua volta, sono richiamati sia il D.P.R. n. 602/1973, che concerne la riscossione delle imposte sul reddito, sia la (decisamente meno nota) legge n. 29/1961 e successive numerosissime modificazioni, concernente la riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e, in particolare, la misura degli interessi da applicarsi in caso di omessi o ritardati versamenti da parte del contribuente o di mancati rimborsi da parte dell’Amministrazione. Tale normativa di base deve essere completata con due atti secondari. Per quanto attiene al primo, si tratta del D.M. 21 maggio 2009, rubricato “Razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007”, che contiene la determinazione di tutti i tassi di interesse, diversificando tra i vari tributi e, all’interno di ogni ambito, a seconda delle diverse evenienze, salvo quanto previsto dal secondo atto secondario. Questo secondo atto concerne solo ed esclusivamente il tasso di interesse da applicare alle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 30, D.P.R. n. 602/1973. Si tratta del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 95624/2018. Imposta di registro e imposta sulle donazioni Interessi per ritardato pagamento Imposta di registro e sulle donazioni Tasso Periodo Disposizione normativa 3,5% 1/1/2010 D.M. 21 maggio 2009 Interessi di mora Imposta di registro e sulle donazioni Tasso Periodo Disposizione normativa 2,5% 1/1/1997 Legge n. 29/1961, art. 1 Interessi per ritardato rimborso delle imposte di registro e sulle donazioni (articoli 1 e 5, legge n. 29/1961) Tasso Periodo Disposizione normativa 1% (semestrale) 1/1/2010 D.M. 21 maggio 2009 Imposta sulle successioni Interessi per ritardato pagamento e interessi di mora Imposta sulle successioni (art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990) Tasso Periodo Disposizione normativa 2,5%(semestrale) 1/1/2010 D.M. 21 maggio 2009 Interessi per dilazione del pagamento Imposta sulle successioni (art. 38, D.Lgs. n. 346/1990) Tasso Periodo Disposizione normativa 3% (semestrale) 1/1/2010 D.M. 21 maggio 2009 Interessi per ritardato rimborso Imposta sulle successioni (art. 42, D.Lgs. n. 346/1990) Tasso Periodo Disposizione normativa 1% (semestrale) 1/1/2010 D.M. 21 maggio 2009 Imposta sul valore aggiunto Per quanto concerne gli interessi sui ritardati o gli omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si riscontra un vuoto normativo. Questo vuoto normativo deriva dall’abrogazione, ad opera dell’art. 37, D.Lgs. n. 46/1999, come modificato dall’art. 2, D.Lgs. n. 193/2001, dell’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA). Tale ultima previsione statuiva che il tasso di interesse da corrispondere all’erario, in caso di (maggiore) imposta accertata dovesse essere pari a quello statuito per i rimborsi richiesti dal contribuente a norma dell’art. 38-bis del decreto IVA (di cui più oltre). Il vuoto in questione lo si può però considerare colmato a seguito della generalizzazione della riscossione tramite ruolo delle somme esigibili, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 46/1999, per cui risulta applicabile l’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, ove si tratterà degli interessi previsti in caso di ritardata iscrizione a ruolo delle (maggiori) imposte sul reddito. Interessi per ritardato rimborso IVA (articoli 38-bis, 38-bis1, 38-bis2, 38-ter, D.P.R. n. 633/1972) Tasso Periodo Disposizione normativa 1% (semestrale) 1/1/2010 D.M. 21 maggio 2009 Imposte sul reddito Interessi per rateazione pagamento (art. 20, D.Lgs. n. 241/1997) Tasso Periodo Disposizione normativa 4% 2007 D.M. 21 maggio 2009 Interessi per ritardato pagamento (liquidazione automatica e controllo formale) Tasso Periodo Disposizione normativa 3,5% 2007 D.M. 21 maggio 2009 Interessi per rateazione pagamento (liquidazione automatica e controllo formale) Tasso Periodo Disposizione normativa 3,5% 2007 D.M. 21 maggio 2009 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle II. DD. (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) Tasso Periodo Disposizione normativa 4% 1/10/2009 D.M. 21 maggio 2009 Interessi per dilazione del pagamento (art. 21, D.P.R. n. 602/1973) Tasso Periodo Disposizione normativa 4,5% 1/10/2009 D.M. 21 maggio 2009 Interessi di mora (art. 30, D.P.R. n. 602/1973) Tasso Periodo Disposizione normativa 4,13% 15 maggio 2016 14 maggio 2018 Provv. Dir. Agenzia entrate Prot. N. 60535/2016 3.01 15 maggio 2018 Provv. Dir. Agenzia entrate Prot. N. 95624/2018 Interessi per ritardato rimborso delle imposte (articoli 44 e 44-bis, D.P.R. n. 602/1973) Tasso Periodo Disposizione normativa 2% (annuo) e 1% (semestrale) 1/1/2010 D.M. 21 maggio 2009 Considerazioni sulla situazione attuale dei tassi di interesse fiscali La sproporzione tra i tassi di interesse dovuti dall’Amministrazione finanziaria sui rimborsi dei tributi e i tassi di interesse dovuti dal contribuente per pagamenti non effettuati nei termini di scadenza è evidente: il tasso di interesse previsto per i pagamenti dell’Amministrazione è pari, ordinariamente all’1% semestrale, mentre il tasso di interesse previsto per i pagamenti effettuati dal contribuente oscilla tra il 2,5% e il 4,5%. Le prospettive della legge delega fiscale Quanto previsto nella lettera q) del comma 1 dell’art. 16 della legge 111/2023, nel Dossier n° 38/1 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale della Commissione Affari Costituzionali della Camera, è ricondotto tra le “misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'Amministrazione finanziaria”. Sembrerebbe, pertanto che il legislatore riconosca la disparità esistente tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria in tema di tassi di interessi fiscali, nell’obiettivo di rendere tale divario meno ampio, fino a, progressivamente, azzerarlo. Certo, i termini utilizzati dal legislatore sono piuttosto equilibrati: nella legge non si fa riferimento all’equiparazione tra le posizioni del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria, ma si fa riferimento a un’armonizzazione - progressiva, peraltro - dei tassi di interesse. La terminologia utilizzata dovrebbe mettere in guardia il contribuente. Che le aspettative dei contribuenti in materia di interessi fiscali verranno solo in parte riconosciute, infatti, sembrerebbe quindi già esplicitato nel testo della legge n. 111/2023. Questo sospetto si dipana quasi del tutto, diventando certezza, considerando che nelle note di lettura della disposizione relativa agli interessi fiscali, così come inserita nel disegno di legge delega fiscale, identica a quella di cui alla legge n. 111/2023, si legge che: “Tenuto conto della differenza attualmente esistente tra tassi debitori e creditori e della disomogeneità della disciplina in materia di interessi, la disposizione della lettera m) del comma 1 delega il Governo a individuare principi e criteri direttivi che ne consentano l’armonizzazione”. Il Governo, quindi, in altre parole, sembrerebbe autorizzato, non tanto a equiparare la posizione dell’Amministrazione finanziaria a quella del contribuente, quanto, invece, a individuare i criteri in base ai quali, nell’avvenire, si armonizzeranno le due posizioni. In sintesi, sembrerebbe che il Governo possa prevedere solo le tempistiche secondo le quali sarà possibile giungere a un’equiparazione dell’Amministrazione finanziaria e del contribuente in rapporto agli interessi tributari.