Con la circolare n. 85 del 6 ottobre 2023 l'INPS fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili per l’erogazione da parte del Fondo Ferrovie dello Stato del finanziamento di programmi formativi. Ai sensi dell’articolo 5 del D.I. n. 99296/2017, in coerenza con le finalità previste dall’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché in situazioni di crisi aziendale, provvede: a) in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento delle situazioni di eccedenza del personale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; b) in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al D.lgs n. 148/2015; c) in via straordinaria, a garantire una tutela a sostegno del reddito, nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a favore dei lavoratori cessati dal servizio perché dichiarati in esubero o al fine di favorire il ricambio generazionale al ricorrere delle condizioni tassativamente elencate dall’articolo 5, comma 1, lett. c) e d), del D.I. n. 99296/2017. L’accesso ai finanziamenti per gli interventi di natura formativa è finalizzato a favorire il mutamento e l’adeguamento delle professionalità dei lavoratori dipendenti nel quadro di processi di riorganizzazione e/o riqualificazione professionale. Beneficiari Gli interventi del Fondo sono rivolti al personale dipendente delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ossia aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di sostegno al reddito. A tali programmi formativi sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra, compresi quelli a tempo determinato, i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio. Non possono avere accesso alle prestazioni in oggetto i dirigenti in quanto non esplicitamente previsti dal D.I. n. 99296/2017. L’accesso ai programmi formativi non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale. L’accesso ai programmi formativi da parte di ciascun lavoratore avviene secondo i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva di cui all’articolo 7 del D.I. n. 99296/2017. Criteri e modalità L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. Le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale, nell’ambito del quale siano individuati i criteri di accesso alla prestazione in argomento da parte di ciascun lavoratore. Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non può accedere al finanziamento richiesto. L’accordo deve contenere la quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dello stesso. L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla Struttura INPS competente in base alla matricola aziendale sulla quale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formativo; per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, la Struttura INPS competente è individuata in base alla matricola di accentramento contributivo. L’inoltro on-line delle domande di finanziamento deve avvenire dal portale istituzionale www.inps.it inserendo, nel campo di ricerca testuale della home page, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CNS o CIE - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “Fondi di solidarietà”. Le domande di accesso agli interventi formativi sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo e deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo; il finanziamento di ciascun intervento formativo è, infatti, determinato nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, al netto degli oneri di gestione e amministrazione. Il Fondo, pertanto, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, dovendo operare nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. Elementi della domanda La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo aziendale; la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 1, del D.I. n. 99296/2017; la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di avere usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o dell’Unione europea e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato. Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo aziendale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. Misura della prestazione La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali e dell’Unione europea. La retribuzione mensile dell’interessato, che dovrà essere riparametrata su base oraria, è determinata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione calcolata come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro emolumento a esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo. Nel caso in cui nei dodici mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile, tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei dodici mesi. Istruttoria della domanda All’atto della ricezione dell’istanza di accesso la Struttura territorialmente competente provvede alla relativa istruttoria, verificando nello specifico, anche mediante l’ausilio di controlli automatizzati contemplati dalla procedura sopra richiamata, i seguenti elementi: la completezza della domanda; che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo; la correttezza e la completezza degli allegati alla domanda; la disponibilità di risorse nel Fondo. Terminati gli adempimenti istruttori, sulla base degli stessi, la Struttura territoriale predisporrà la proposta di deliberazione e la relativa relazione per il successivo invio alla Direzione centrale competente, la quale provvederà a verificare la capienza del Fondo e curerà l’inoltro delle istanze, per il tramite della Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione, al Comitato amministratore per l’adozione della deliberazione. Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali. La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti. Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la medesima esecuzione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La deliberazione e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il Cassetto previdenziale. All’interno del flusso Uniemens, i datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà”; e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.