Non è inesistente la notifica consegnata alla badante presso la propria residenza e non invece all'amministratore di sostegno. L'assenza di collegamento tra luogo della notifica e persona del destinatario non causa l'inesistenza della notifica, ma ricade nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo. Così la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3235 del 22/9/2023. La contribuente, difesa tramite procura rilasciata dal suo amministratore di sostegno provvisorio, ricorreva avverso l'avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni, notificato presso la sua residenza, consegnandolo alla sua badante. In particolare, la ricorrente asseriva che la notifica dell'atto impugnato era inesistente, in quanto non era stata notificata all'amministratore di sostegno. Tuttavia, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto, infatti, i vizi relativi alla individuazione del luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cpc. La notificazione va dunque ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto, se si è in presenza dei requisiti strutturali, che sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge. Viene, quindi, sottratta dall'inesistenza, l'assenza di collegamento tra luogo della notifica e persona del destinatario, in particolare con riguardo all'insanabilità della prima rispetto alla possibilità di sanatoria con efficacia ex tunc della seconda nel caso di costituzione del destinatario della notifica o di sua rinnovazione. Infine, con riguardo alla formalizzazione dell'applicazione della sanzione, il procedimento di irrogazione mediante iscrizione a ruolo (e senza previa contestazione), applicato al caso in esame, consente agli uffici e agli enti locali l'irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, escludendo le violazioni commesse con dolo o colpa grave o quelle per le quali non è prevista questa forma di riscossione. Nel caso di specie le sanzioni sono correttamente applicate mediante ruolo come scritto in calce all'avviso di liquidazione, e comminate in cartella.