Ritardato pagamento del TFR/TFS: recupero degli interessi di mora

Per il recupero degli interessi moratori mediante azioni di rivalsa si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale

Con il messaggio n. 3550 del 10 ottobre 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al recupero degli interessi di mora corrisposti dall’Istituto per i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di TFS/TFR imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.

In particolare, fermo restando l’onere incombente sull’Istituto di procedere all’azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro per la ripetizione della quota parte di interessi agli stessi imputabili, conseguenti al ritardato pagamento delle prestazioni a favore degli iscritti, si precisa che per il recupero degli interessi moratori mediante azioni di rivalsa si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale.

A seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi, l’INPS procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno. In ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a € 12 (art. 25 della legge 289/2002).

In caso di contestazione della richiesta di restituzione degli interessi, le Amministrazioni/Enti datori di lavoro dovranno gestire le eventuali contestazioni/ricorsi mediante l’inserimento nella procedura dedicata “Rivalse Ente”, accessibile nella propria Area riservata, nei termini previsti dalla normativa.

Soltanto attraverso l’utilizzo di tale modalità, la Struttura INPS territorialmente competente, a fronte di rilievi da parte dell’Amministrazione/Ente datore di lavoro su una o più pratiche presenti nella richiesta, può procedere a prenderne in carico la lavorazione e, in caso di accoglimento, alla decurtazione dell’importo della richiesta.