Pronta la domiciliazione bancaria della rottamazione con richieste effettuabili dai debitori direttamente online sul sito dell'agenzia delle entrate riscossione (Ader). Possibile anche la domiciliazione su conti correnti di soggetti terzi (se autorizzato). Tempi stretti invece per chi vuole rideterminare il piano rate in vista della prima scadenza dei pagamenti fissata per il 31 ottobre (6 novembre con i 5 giorni di tolleranza) per passare al versamento in unica soluzione. La domiciliazione effettuabile online - Come si legge sul sito dell'Ader risulta on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata dei contribuenti, che consente di attivare o revocare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato. Per richiedere il servizio, che consente di automatizzare i pagamenti riducendo i rischi di decadenza dai benefici della definizione agevolata in caso di mancato versamento a scadenza delle rate, il richiedente dovrà specificare nell'apposita sezione gli estremi del conto corrente su cui effettuare l'addebito compilando l'apposito campo Iban e fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato. Una volta inviata l'istanza, il debitore richiedente riceverà una e-mail di presa incarico con l'identificativo della richiesta e, successivamente, l'Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo poi un riscontro. L'attivazione della domiciliazione, revocabile poi sempre nella sezione dedicata nell'area riservata dei contribuenti, come detto è servizio assolutamente utile per evitare di non corrispondere le rate per tempo, viste le conseguenze in caso di non versamento delle stesse nei termini previsti. Va ricordato che, come nelle altre edizioni delle definizioni agevolate delle cartelle esattoriali, il legislatore all'articolo 1 comma 244 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha stabilito che si considerano regolari i pagamenti effettati nei 5 giorni successivi a quelli di scadenza delle rate. Superati i 5 giorni, ovvero il c.d. periodo di tolleranza, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione ed i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero. Tempi stretti per chi vuole cambiare il piano rate - Sebbene si sia chiusa lo scorso 10 ottobre la finestra temporale per richiedere la modifica del piano rate delle definizione per passare dal pagamento in unica soluzione a quello nel numero massimo di rate previsto dalla normativa (18), è invece sempre possibile richiedere la modifica “in senso opposto” ovvero per corrispondere il debito “rottamato” in unica soluzione. Questa tipologia di modifica richiede la presentazione di una specifica istanza agli uffici territoriali del riscossore che dovrebbero procedere in tempo reale con la rielaborazione dei piani producendo il bollettino “unico” ed alleggerendo il debitore della componente “interessi” (non più dovuti). E' possibile procedere con la richiesta durante tutto l'arco temporale della dilazioni intervenendo sulle rate residue non scadute ed eliminando gli interessi a partire dall'accorpamento. Qualora vi fossero debitori interessati a tale tipologia di operazione va segnalato che i tempi stringono in vista della scadenza della prima rata fissata per il prossimo 31 ottobre per cui è consigliabile recarsi presso gli uffici Ader con debito anticipo rispetto la fine del mese.