Nella ipotesi di erronea duplicazione di fatture riguardanti le medesime operazioni il contribuente può rimediare all'errore tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 447 del 13 ottobre 2023. La trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici tramite il Sistema di Interscambio (SdI), anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati. Detti intermediari, in particolare, possono, tra le altre, emettere le fatture per conto degli operatori economici, trasmetterle al SdI e offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture. Il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario. In particolare, il SdI verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato). Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario. Nel caso in commento, i file duplicati - a seguito dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari - non sono stati automaticamente scartati dal SdI, poiché esso non ha potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. Nel presupposto che la duplicazione dei documenti riguardi le medesime operazioni - e non operazioni differenti, nel qual caso, il contribuente sarebbe tenuto agli ordinari obblighi di registrazione, ex articolo 23 del decreto IVA, dei predetti duplicati nei rispettivi periodi d'imposta, con le connesse incidenze sulle liquidazioni periodiche e sulla dichiarazione annuale, e con i risvolti sanzionatori che la tardiva registrazione implicherebbe - l'errore commesso può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA. Al riguardo, si rammenta che il menzionato articolo 26, ai commi 2 e seguenti, disciplina le rettifiche in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta qualora un'operazione per la quale sia stata emessa fattura - successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto IVA - venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l'ammontare imponibile. Diversamente dalle rettifiche in aumento dell'imponibile o dell'imposta (cfr comma 1), le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste. In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7». Con riguardo ad una fattispecie similare, con la risposta ad interpello n. 395/2019 l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione"». Ciò posto, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, il contribuente ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi. Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l'importo complessivo e, nel campo "causale", la dizione "storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI".