La certificazione dei contratti di lavoro è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 276 del 10.09.2003 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. In particolare, l’articolo 75 enuncia la finalità del ricorso alla certificazione dei contratti di lavoro, ovvero: “1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”. Si tratta quindi di un istituto adottabile su base volontaria, quindi scatta a seguito di richiesta scritta congiunta delle parti, ma che conferisce certezza ai contratti di lavoro cristallizzandone le condizioni e soprattutto affermandone la regolarità ed il rispetto delle normative vigenti. L’intento è quello di ridurre il contenzioso amministrativo e giudiziario, può operare indistintamente per tutti i contratti; in alcuni casi può rappresentare un obbligo giuridico (per esempio nel caso di imprese e di lavoratori autonomi che operano nell’ambito di ambienti sospetti di inquinamento e in luoghi confinati per i quali il D.P.R. n. 177/2011 prevede che i contratti di appalto, i contratti di sub appalto e i contratti di lavoro flessibili relativi ai lavoratori impiegati, debbano essere obbligatoriamente certificati quando i lavori si svolgono in quei luoghi a rischio). Sono Enti preposti alla certificazione dei contratti: gli Enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro nell’ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale; le Direzioni Provinciali del Lavoro; le Province; i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro; le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382. È possibile richiedere la certificazione per i seguenti contratti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): contratti a tempo determinato; contratti di lavoro intermittente; collaborazioni coordinate e continuative; prestazioni di lavoro autonomo; contratti di appalto; subappalto; contratti di somministrazione di lavoro; accordi di distacco; contratti di rete. Quali sono gli effetti della certificazione dei contratti di lavoro? La Commissione preposta alla certificazione dei contratti di lavoro assiste attivamente le Parti, verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale del contratto di lavoro, a prescindere dalla forma contrattuale scelta, garantendo quindi la “qualità” dei contratti stipulati, attribuendo ai contratti stessi la certezza del diritto. In caso di controversia la certificazione dei contratti estrinseca i propri effetti verso i terzi (Enti previdenziali compresi), cristallizza la responsabilità sociale d’impresa e disciplina i rapporti dell’azienda con i propri lavoratori e con i propri interlocutori (Enti, clienti, fornitori, istituti di credito, ecc…). La certificazione dei contratti di lavoro è opponibile nei confronti dei terzi fino a prova contraria (ovvero fino all’accoglimento, con sentenza di merito, di un eventuale ricorso giurisdizionale); nei confronti della certificazione dei contratti è ammesso la sola opposizione rispetto alla presenza di eventuali vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Prima del ricorso al giudice ordinario, in presenza di certificazione dei contratti, è obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione davanti alla stessa commissione che ha certificato il contratto. Gli organi ispettivi possono prevedere controlli sia in fase preventiva sia in fase successiva; la certificazione quindi non esonera dalla possibilità di controlli, anche se la certificazione attesta la genuinità del rapporto. Gli ispettori o i giudici (in una fase di contenzioso avviato) devono infatti tener conto, in sede di qualificazione dei rapporti, della presenza della certificazione dei contratti. Nei tempi attuali la certificazione rappresenta un importante strumento ai fini della certificazione dei contratti di lavoro sportivo in forma autonoma, con collaborazioni coordinate e continuative, laddove il decreto Legislativo n. 36/2021, aggiornato dai decreti di riordino ha previsto che tali contratti possano essere stipulati laddove sia previsto un impegno non superiore a 24 ore settimanali, con esclusione dei tempi dedicati alla partecipazione di manifestazioni sportive al fine di evitare che possa insinuarsi la genuinità del rapporto di collaborazione con presunzione di subordinazione.