Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 l’attenzione degli operatori si sta concentrando soprattutto sul trattamento contributivo, tributario e sugli adempimenti relativi alla gestione dei lavoratori sportivi. Appare tuttavia di fondamentale importanza analizzare il corretto inquadramento dei lavoratori avuto riguardo alle effettive modalità di svolgimento della prestazione e del settore in cui essa viene prestata. Chi è il lavoratore sportivo Il decreto legislativo si occupa innanzitutto di definire il lavoratore sportivo all’art. 2, comma 1, lett. dd) e più ampiamente all’art. 25. Segnatamente, è lavoratore sportivo: 1) l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato; 2) ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Le mansioni per lo svolgimento di attività sportiva sono approvate altresì con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. In ogni caso, sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale che peraltro sono oggetto di apposita disciplina nel medesimo decreto (v. infra). Come si può notare, vengono individuate le attività e mansioni che, ove prestate a favore di determinato soggetti, vengono ricondotte nella disciplina del lavoro sportivo in vigore dal 1° luglio 2023. Non possono essere invece considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Una distinzione importante ai fini della disciplina del lavoratore sportivo è quella relativa al settore in cui l’ente opera, ovvero quello professionistico o dilettantistico. Il legislatore, infatti, introduce alcuni indici presuntivi di riconducibilità del rapporto, rispettivamente, nell’alveo del lavoro subordinato o autonomo differenti a seconda del settore in cui il lavoratore sportivo presta la propria attività lavorativa. Ovviamente si tratta di presunzioni e non poteva essere altrimenti considerata l’indisponibilità del tipo. Come avverte l’incipit “ricorrendone i presupposti” che precede l’ampia previsione dell’art. 25, comma 2, secondo cui l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. Scendendo nel dettaglio delle diverse forme contrattuali che possono essere concordate tra le parti nei diversi settori, il legislatore opera - come anticipato - delle presunzioni relative. Deroghe allo Statuto dei lavoratori per i licenziamenti Prima di analizzarle, da evidenziare che l’art. 26 introduce deroghe alla disciplina ordinaria in materia di lavoro in ragione della specialità del settore sportivo. Diverse le deroghe allo Statuto dei lavoratori ed alla disciplina dei licenziamenti. Inoltre, viene tipizzato il ì contratto di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato al quale non si applicano le regole previste dal D.Lgs n. 81/2015. il termine finale può essere concordato fino a cinque anni, senza limiti alla successione di contratti e con possibilità di cessione del contratto da una società o associazione sportiva all’altra prima della scadenza. L’art. 30, che si occupa della formazione dei giovani atleti, prevede particolari regole per il contratto di apprendistato nell’ottica di sfruttare le potenzialità dell’istituto e della trasversalità formativa che questo consente. Settore professionistico Nel settore professionistico il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativo si presume subordinato. Può invece formare oggetto di un rapporto di lavoro autonomo al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo (quindi manca la continuità della prestazione); b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno (le condizioni si ritiene vadano considerate tra di loro alternative). Settore dilettantistico Nel settore dilettantistico le presunzioni si invertono rispetto a quello professionistico in quanto si presume che il lavoro sportivo sia oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. Allo scopo di prevenire errate qualificazioni dei rapporti il legislatore intende valorizzare l’istituto della certificazione dei contratti di lavoro di cui agli articoli 76 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. A tal fine, è attribuita la possibilità di individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'art. 78 dell’ultimo decreto richiamato, mediante gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di tali accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Volontari Regole particolari sono previste per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29 comma 1 che sono comunque incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Tali soggetti non possono essere retribuiti neanche dal beneficiario delle loro prestazioni. Costoro possono ricevere esclusivamente un rimborso per le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. È possibile, peraltro, ricorrere all’autocertificazione ove l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso utilizzare tale modalità di rimborso per importi non superiori a 150 euro mensili. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale L’art. 37 disciplina riguarda le collaborazioni di carattere amministrativo - gestionali. Si tratta, invero, di una previsione che non può risolvere le questioni di qualificazione del rapporto per i limiti cui si è già fatto cenno. Il legislatore prevede che l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. La previsione appare scontata considerato che ogni rapporto di lavoro può formare oggetto di lavoro autonomo o subordinato sulla base dell’effettiva modalità di svolgimento. Del resto, va segnalata la presenza, anche in questo caso, come all’art. 25, dell’incipit ricorrendone i presupposti con cui esordisce il primo comma del richiamato art. 37. Un avvertimento per gli operatori del settore dilettantistico di cui occorre inevitabilmente tenere conto in quanto, ove il rapporto di lavoro presenti gli indici rivelatori della subordinazione, le conseguenze non potranno che essere quelle della riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.. La vera novità è invece il trattamento contributivo INPS di tali collaborazioni e segnatamente le regole di cui all’art. 35 applicabili alla gestione separata e quello tributario del successivo art. 36, applicabili anche alle collaborazioni coordinate e continuative amministrativo gestionali, che estendono le medesime agevolazioni previste per i lavoratori sportivi. Non sono peraltro disciplinati dall’art. 37 in esame i prestatori di lavoro autonomo che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.