Chi instaura rapporti di lavoro a tempo determinato deve tenere conto del limite quantitativo previsto dalla legge o dai CCNL, al raggiungimento del quale una valida alternativa, anche in termini di risparmio sul costo del lavoro, è costituita dalla possibilità ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine. Questa fattispecie diviene ancora più semplice da gestire alla luce delle previsioni dettate dalla legge di conversione del decreto Lavoro (L. n. 85/2023) e degli ultimi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 9/2023. Chi La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i settori produttivi nel rispetto dei limiti quantitativi posti dal legislatore: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Attenzione Non sono computati ai fini della verifica del rispetto dei limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività; - da imprese start up innovative; - nelle attività stagionali; - per specifici spettacoli; - per sostituzione di lavoratori assenti; - con lavoratori di età superiore a 50 anni. Con il decreto Lavoro viene esclusa espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (art. 2, numeri 4 e 99, del Regolamento UE n. 651/2014), ovvero a) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) di età compresa tra i 15 e i 24 anni o superiore a 50 anni; c) senza diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenenti a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Attenzione Ai fini del rispetto del limite del 20%, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato. Cosa Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un contributo addizionale pari all’1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione. Il contributo addizionale non è dovuto in caso di: a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, purchè esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima; b) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni; c) apprendisti, anche stagionali; d) rapporti a tempo determinato degli operai agricoli. Attenzione Per le ipotesi di violazione del limite percentuale, si stabilisce soltanto una sanzione amministrativa - e non la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - a carico del datore di lavoro pari: - al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca a un solo lavoratore assunto in eccedenza al predetto limite; - al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza. Come Il contratto di somministrazione di lavoro che regola il rapporto tra agenzia ed utilizzatore deve essere stipulato in forma scritta e deve contiene i seguenti elementi: - gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; - il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Quando Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, nella somministrazione a termine, se superiore a 12 mesi anche per effetto di proroghe, e nei successivi rinnovi è necessario il rispetto solo da parte dell’utilizzatore delle causali giustificatrici (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. La durata massima del sottostante contratto a termine è di 24 mesi. Attenzione Questo limite temporale non si applica se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione: in questo caso, infatti, per quanto la missione sia a tempo determinato, le garanzie di stabilità sono evidenziate dalla tipologia contrattuale utilizzata dal datore di lavoro (Agenzia di somministrazione) e cioè quella a tempo indeterminato e non quella prevista dall’azienda utilizzatrice: prestazione a termine. Calcola il risparmio Si ponga il caso di una nuova assunzione riguardi due lavoratori con retribuzione mensile pari a 1.600 euro. Se l’assunzione è effettuata con contratto a tempo determinato oltre il limite quantitativo è prevista una sanzione pari al 50% della retribuzione mensile. In caso di assunzione in somministrazione di un apprendista e di un altro lavoratore appartenente ad una delle categorie esclusa dal computo del limite quantitativo, l’onere aggiuntivo a carico del datore di lavoro è dato dal compenso spettante all’agenzia di somministrazione. Inoltre, la retribuzione spettante all’apprendista è abbattuta percentualmente in base alle previsioni del CCNL. Risparmio % Nel caso di assunzione due o più lavoratori, la somministrazione diviene l’opzione più conveniente, attestandosi il risparmio al 28%. Assunzione a termine Impiego in somministrazione Retribuzione lorda mensile erogata 1.600 x 2 = 3.200 1.600 operaio 1.120 apprendista Contribuzione INPS 455 x 2 450 operaio 112 apprendista Maggiorazione 800 x 2 0 Compenso agenzia somministrazione 0 360 x 2 Totale costo del lavoro mensile 5.500 4.002 Risparmio % 28%