Entro il 31 ottobre p.v., così come previsto dal comma 4-bis dell’articolo 4 del Dpr n. 322/1998, deve essere presentato il modello 770/2023. Il modello 2023, approvato con il provvedimento n. 25954/2023, che si conferma nella sua struttura di base, è stato aggiornato al fine di poter efficacemente esporre le modifiche normative che hanno interessato l’anno di imposta 2022. Il modello deve essere utilizzato: dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti; dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2022 e operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati; dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, nel caso in cui applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, da quest’anno sono obbligati alla presentazione della dichiarazione anche i curatori della liquidazione giudiziale. L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso, nei diversi termini (16 marzo 2023 ovvero il 31 ottobre 2023), la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili. Novità 2023 – Nel 770/2023 sono presenti alcune novità. In particolare, sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. Inoltre, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. Nel rigo SI3 in colonna 2 trovano posto gli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1, commi 42 e 43, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022 e in colonna 3 andrà inserito il totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST. Inoltre, nei quadri ST e SV è stata inserita la nota 16 per indicare il caso in cui il sostituto di imposta alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia. Nel quadro SO, invece, è stato introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi. Modalità di presentazione – Si ricorda che il modello 770 può essere presentato telematicamente: direttamente dal sostituto d’imposta; tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998 e successive modificazioni; tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); tramite società appartenenti al gruppo. Invio in più flussi - I sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate. A seconda se l’invio dei dati è effettuato attraverso un unico flusso o in più flussi (max 3), il quadro “redazione della dichiarazione” andrà compilato in maniera differente. In particolare, nel campo “tipologia di invio” andrà inserito il codice: 1 - nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023; 2 - nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023. Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. 770 tardivo - Entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, quindi entro il 31 gennaio 2024 è possibile presentare una dichiarazione 770 tardiva, pagando la sanzione in misura ridotta grazie all’istituto del ravvedimento operoso. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa e non è più possibile regolarizzarla attraverso il ravvedimento. L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta viene sanzionata in maniera differente a seconda se le ritenute siano state interamente versate o non versate. In particolare, nel caso di omessa presentazione si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro (art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 471/1997). Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.