Arriva la riforma dei criteri di residenza fiscale, sia per le persone fisiche sia giuridiche. Ieri il Consiglio dei ministri ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo di "attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale", che prevede, sulla linea della legge delega per la riforma fiscale, l'aggiornamento dei criteri relativi alla residenza delle persone fisiche e giuridiche in linea con la prassi internazionale, il recepimento della direttiva sull'aliquota minima (si veda ItaliaOggi del 12/09/2023), il nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati, gli incentivi per il trasferimento in Italia di attività economiche, oltre a disposizioni sugli aiuti di stato e la semplificazione della disciplina delle società estere controllate. Per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche, si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, come da prassi internazionale. Questo criterio indica il domicilio come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona". L'iscrizione all'anagrafe rimane comunque valida "salvo prova contraria”. Per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone giuridiche, si manderà in pensione il criterio "dell'oggetto principale" e della "sede dell'amministrazione", che hanno dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, spiega la relazione tecnica del decreto, fatto salvo il tradizionale criterio della “sede legale”. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri. Oltre alla “sede legale” vengono introdotti i criteri della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”. Questi nuovi criteri mettono in evidenza l'importanza degli aspetti di natura fattuale relativi al legame personale dei soci con l'imposizione del reddito. Per "sede di direzione effettiva” si intende “la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”. Per “gestione ordinaria in via principale” si intende “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”. Sono previste eccezioni per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, il cui criterio determinante per la residenza è il luogo in cui sono stati istituiti. Inoltre, si mantiene la presunzione di residenza per i trust e simili creati in territori a fiscalità privilegiata nel caso in cui uno dei beneficiari sia residente in Italia. Viene comunque mantenuta la clausola antielusiva che presume la residenza in Italia, a meno che non venga dimostrato il contrario, per i trust in un paradiso fiscale, nel caso in cui, dopo la loro costituzione, un residente in Italia assegni al trust proprietà di beni immobili. Lavoratori impatriati con criteri più rigidi - Per il rientro dei cervelli, dal periodo d'imposta 2024, è previsto un abbattimento dell'imponibile del 50% su un reddito massimo di 600.000 euro se il lavoratore non era residente in Italia da 3 anni e si impegna a trasferirsi per almeno 5 anni. L'attività lavorativa, prestata principalmente nel territorio dello stato, deve essere nuova, con un datore di lavoro diverso dal precedente per cui si lavorava all'estero. Incentivi per il rimpatrio delle imprese - Si prevede la riduzione della metà dell'imponibile Ires e Irap per le società che si trasferiscono da paesi extra Ue. L'agevolazione si applica nell'anno fiscale in cui avviene il trasferimento per i cinque anni fiscali successivi, con la restituzione dei benefici se non si rispetta la scadenza dei 5 anni.