La pronuncia n. 28241/2023 della Corte di Cassazione approfondisce il tema della determinazione del valore retributivo da attribuire alla contribuzione figurativa spettante per i periodi di cassa integrazione e mobilità. IL FATTO Nel caso specifico la controversia riguarda l’inserimento, nella retribuzione pensionabile, degli emolumenti extramensili (tredicesima mensilità e indennità di ferie non godute) relativi ai periodi di integrazione salariale e mobilità, dovendosi escludere solo gli emolumenti extramensili relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione e malattia. Il punto interpretativo controverso riguarda la ricostruzione della nozione di retribuzione secondo l’articolo 8, primo comma, della legge 155/1981, in base al quale, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Ove nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive, la retribuzione di riferimento è quella percepita nell’anno solare immediatamente precedente, nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio servizio militare o maternità extra-rapporto di lavoro) il valore da attribuire viene determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell’anno solare in cui ha inizio l’assicurazione. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. Con riferimento, in particolare, ai periodi di sospensione per i quali è ammessa l’integrazione salariale, il quarto comma dell’articolo 8 prevede il riconoscimento d’ufficio della loro utilità per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La giurisprudenza della Cassazione, applicando queste norme, ha statuito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell’indennità di mobilità, secondo l’articolo 7, comma 9, della legge n. 223/1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d’integrazione salariale. Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l’orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nell’articolo 8, primo comma, della legge n. 155/1981. Quindi, secondo la Corte, il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev’essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d’integrazione salariale. Secondo quanto ritenuto da Inps, e su cui concorda la Cassazione, nell’ipotesi di contribuzione figurativa per mobilità e cassa integrazione, il criterio corretto non può che far leva su un «dato oggettivo», ovvero la retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale e non sulla previsione dell’articolo 8, primo comma, della legge n. 155/1981. La sentenza di merito, secondo la Cassazione, ha dunque errato nell’applicare quest’ultimo, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsioni di legge (articolo 8, quarto comma, della legge n. 155/1981 e articolo 7, commi 1 e 9, della legge n. 223/1991) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria (Cassazione n. 17044/2021).