L’indennità una-tantum prevista dal D.L. n. 50/2022 spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Lo chiarisce l’art. 18 della bozza del decreto legge collegato alla Manovra 2024, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso che, per l’anno 2023, attribuisce una indennità una-tantum di 550 euro ai predetti lavoratori. Diritto all’indennità e modalità di erogazione Per il diritto all’indennità occorre che: - il lavoratore non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico; - nell’anno 2022 sia stato titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e non concorre alla formazione del reddito del percettore. Il part ime “ciclico” caratterizzato da periodi di lavoro alternati a periodi di inattività rientra nella più generica modalità di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, in cui l’attività è di norma svolta a tempo piano ma solo in determinati periodi della settimana, del mese dell’anno. A questo proposito, il Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 11 del 20 febbraio 2008 ha chiarito come “non risponda ad un obbligo di legge, nelle ipotesi di un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell’ambito della singola giornata”. Per il diritto alla prestazione in esame occorre però che il contratto di lavoro a tempo parziale preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e che tali periodi di lavoro non siano meno di sette settimane e non più di venti settimane. Oltre che alla previsione contrattuale occorre che la sospensione dal lavoro sia dovuto alla natura ciclica della prestazione, il che è bene che risulti dal contratto di lavoro. Il riferimento all’anno 2022 fa sì che la durata minima e massima del periodo complessivo di sospensione risulti dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro fra cui cedolini di paga e denunce contributive. L’aver fissato un limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023. fa si che l’INPS provveda al monitoraggio del rispetto del predetto limite e che, qualora si prospetti il verificarsi di scostamenti, non vengano adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità. In attesa della definitività del provvedimento è dato ritenere che anche quest’anno la procedura sarà gestita nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” con le modalità che saranno a suo tempo fornite dall’Istituto previdenziale.