Niente imposta di bollo sulle istanze per la manifestazione di interesse all'iscrizione nell'elenco degli avvocati destinati al conferimento di incarichi di patrocinato, assistenza e consulenza legale. Ciò a condizione che l'Agenzia, operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non rientri tra i soggetti di cui all'articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 448 del 18 ottobre 2023. L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio. Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 l'Amministrazione finanziaria chiarito che per «istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione» sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Ciò posto, nel caso di specie l'Agenzia istante, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione. Nell'ambito delle proprie attività istituzionale, la predetta Agenzia ha adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale (...)» (cfr. articolo 1). Detto Regolamento all'articolo 2 stabilisce che: «Non disponendo l'[Istante] di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); «Al fine di conferire gli incarichi [...] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni [...] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3). Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista [...] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000». Pertanto l'Agenzia, in quanto operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non rientra tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972, e di conseguenza, nel caso in oggetto non è dovuta l'imposta di bollo.