Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, tra le diverse tipologie contrattuali che il legislatore prevede per andare a regolamentare il rapporto, viene previsto anche il contratto di apprendistato come strumento di valorizzazione della formazione dei giovani atleti. In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 consente alle associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche di stipulare contratti di apprendistato di primo livello e di alta formazione e ricerca. Per quanto riguarda, invece, il contratto di apprendistato professionalizzante, questo viene ammesso, ma solo nell’ambito delle società sportive dilettantistiche. Rispetto alla disciplina ordinaria in materia di apprendistato, quali sono gli elementi comuni e le peculiarità collegate al particolare settore rispetto all’ordinario rapporto di apprendistato? Normativa di riferimento L’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 riconosce la possibilità per le società o associazioni sportive dilettantistiche e per le società professionistiche di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello) e apprendistati di alta formazione e ricerca (III livello), La legge di Bilancio per l’anno 2022 ha previsto la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante ma limitatamente all’area del professionismo. Secondo le intenzioni del legislatore, l’apprendistato deve essere finalizzato alla valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché al fine di garantire una preparazione professionale che favorisca l'accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva. Disciplina generale del contratto di apprendistato L’apprendistato, ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2015, è il contratto di lavoro a tempo indeterminato col quale il Legislatore incentiva l’assunzione e la formazione dei giovani. Si tratta di un contratto a causa mista, in quanto all’ordinario sinallagma tipico della subordinazione, si aggiunge anche l’ulteriore onere della formazione. Il D.Lgs. n. 81/2015 regolamenta tre tipologie di apprendistato, previste per soggetti diversi e con finalità diverse. In particolare: Apprendistato Finalità Destinatari I livello Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Giovani lavoratori aventi un’età compresa tra i 15 e i 25 anni. II livello Apprendistato professionalizzante. Giovani aventi un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e senza vincoli di età, per i lavoratori che beneficiano di un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale. III livello Apprendistato di alta formazione e ricerca - conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale. Si ricorda, inoltre, che la normativa (art. 42, D.Lgs. n. 81/2015) prevede che il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e lo stesso deve contenere il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Inoltre, nel caso dell’apprendistato di I e III livello viene previsto che il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Prosegue, inoltre, l’art. 42 nello stabilire che: - durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo; - nel contratto di apprendistato di I livello costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa; - al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118, c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine e durante il preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Particolarità dell’apprendistato nello sport La prima particolarità relativa all’apprendistato sportivo riguarda i limiti di età per la stipula del contratto. In particolare, viene previsto che nell’apprendistato professionalizzante, per le sole sportive professionistiche, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni. Per quanto riguarda, invece, il contratto di primo livello, il limite minimo di età, sia per società sportive dilettantistiche che professionistiche, è fissato a 14 anni. Inoltre, rispetto alla disciplina ordinaria applicabile alla generalità dei rapporti di lavoro, nell’apprendistato sportivo viene meno la possibilità di recedere al termine del periodo di apprendistato con la conseguenza che al termine del periodo fissato nel contratto quest'ultimo si risolve automaticamente. A tal proposito, viene previsto che la società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile. Si ricorda che l’art. 31, comma 2, prevede che le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività e in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività e in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla formazione, il D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della norma (1° luglio 2023), saranno definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche. Sempre per espressa previsione di legge, con riferimento ai contratti di apprendistati nello sport non trovano applicazione, rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro: - le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo; - la possibilità di licenziamento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa; - la possibilità di recedere al termine del periodo di apprendistato, ai sensi dell'art. 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine; - il rispetto del rapporto tra apprendisti in forza e maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tabella di riepilogo Tipologia contrattuale Datori di lavoro Requisiti anagrafici lavoratore Apprendistato di I livello - Società sportive dilettantistiche - Società sportive professionistiche 14 - 25 anni Apprendistato professionalizzante - Società sportive professionistiche 15 - 23 anni Apprendistato di III livello - Società sportive dilettantistiche - Società sportive professionistiche 18 - 29 anni