L'utilizzo di perdite pregresse per lo scomputo dei redditi rappresenta una dichiarazione di scienza e rappresenta un atto negoziale non soggetto a ritrattazione. Lo ha stabilito la sezione quinta (tributaria) della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20064 depositata il 5 ottobre 2023. Nella giurisprudenza di Cassazione, è presente un principio ormai consolidato, secondo cui è sempre possibile emendare una dichiarazione fiscale (tra le altre Cassazione n. 18895/2021). Il principio afferma che, in via generale, le denunce dei redditi costituiscono dichiarazioni di scienza e possono pertanto essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongono il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. La stessa giurisprudenza, ha precisato, tuttavia, che l'emendabilità degli errori commessi in dichiarazione deve essere circoscritta all'indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali, positive o negative, che integrino errori propriamente materiali (per esempio, errate liquidazioni di importi o errori di calcolo) oppure formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta). Nel caso di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, invece, il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali a scomputo dei redditi futuri, in quanto la norma gli attribuisce la facoltà di utilizzare le perdite mediante l'esercizio di un'opzione da manifestarsi nella dichiarazione fiscale; tale dichiarazione, che in linea generale rappresenta una dichiarazione di scienza, nella parte in cui il contribuente decide di utilizzare le perdite fiscali costituisce, invece, un atto negoziale e pertanto non può essere oggetto di ritrattazione. Tale manifestazione di volontà integra l'esercizio di un potere discrezionale di scelta riconducibile a una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto, volontà diretta a incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta. Pertanto, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e di riconoscibilità ai sensi dell'art. 1428 codice civile (Cassazione n. 31237/2019).