L’Agenzia delle entrate, dal prossimo anno, renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile, la dichiarazione precompilata anche per i titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione. Via libera anche alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio. A prevederlo sono due decreti legislativi in attuazione della cd. “delega fiscale” (legge 9 agosto 2023, n. 111) approvati ieri in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Statuto del contribuente - Il decreto sulle “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente” afferma le disposizioni concernenti la garanzia del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare: specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica; stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente; stabilisce il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti); stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; stabilisce che i provvedimenti dell’amministrazione devono essere motivati “a pena di annullabilità”; stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati. Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, regolando in dettaglio i diversi casi di: annullabilità; nullità; irregolarità; inesistenza. L’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria, poi, vale anche per le scritture contabili, decorso tale termine però è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione. Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario. Si vieta di divulgare i dati dei contribuenti. Si rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” e si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria oltre a disciplinare l’esercizio del potere di autotutela. Infine, si attua la revisione dell’istituto dell’interpello. Adempimenti tributari - Il secondo decreto legislativo, mira alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare: razionalizza gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti; armonizzare i termini degli adempimenti tributari; semplificare la modulistica; incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate; incrementare i servizi digitali; prevedere misure volte a incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici. Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’Irap e all’Iva ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. Si prevede che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del d.lgs. 175/2014. Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; si amplia la soglia versamenti minimi dell’Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali; si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Inoltre, si prevede l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e Irap.