Il decreto legislativo avente ad oggetto la “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, emanato in osservanza dei criteri e dei principi sanciti dalla legge delega per la riforma fiscale, legge 111 del 9 agosto 2023 ed approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2023, dedica ampio spazio agli ISA. Da un lato viene previsto un ulteriore snellimento dei dati, e la possibilità che alcuni di questi vengano forniti con modalità “precompilate”, mentre dall’altro lato viene prevista un’anticipazione dei tempi per il rilascio del motore di calcolo, prevista nel mese di aprile 2024, e entro il 15 marzo di ciascun anno a partire dal 2025. Di tali aspetti ci siamo già occupati in precedenza, mentre in questa sede ci si soffermerà su un ulteriore intervento, inerente al regime premiale. Vengono, infatti, modificate al rialzo le soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità, ma contestualmente è probabile che venga innalzato il “punteggio” richiesto per l’accesso al regime premiale stesso. I benefici del regime premiale ISA sono definiti dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Secondo quanto disposto dal successivo comma 12, ogni anno, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengono individuati i livelli di affidabilità fiscale da raggiungersi per l’accesso a tale regime premiale. Per quanto riguarda l’anno di imposta 2022, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140005/2023 ha disposto quanto segue: ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 8,5: esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA di ammontare superiore a 5.000 euro, e fino a 50.000 euro annui. Tale esonero riguarda, cumulativamente, il credito IVA maturato nel 2023 (ovvero quello che risulterà dal Modello IVA 2024) ed i crediti emergenti dalle richieste in compensazione, avanzate con modello TR, relative al primo, secondo e terzo trimestre 2024; esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP, di ammontare superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro annui, con riferimento all’anno di imposta 2022 (ovvero crediti emergenti dal Modello Redditi 2023). I 20.000 euro sono da riferirsi distintamente a ciascuna imposta (IRPEF, addizionali, IRAP, ecc.). ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 8,5: esonero dall’apposizione del visto di conformità, oppure dalla prestazione della garanzia, per rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui. Tale esonero riguarda, cumulativamente, il credito IVA maturato nel 2023 (ovvero quello che risulterà dal Modello IVA 2024) ed i crediti emergenti dalle richieste di rimborso, avanzate con modello TR, relative al primo, secondo e terzo trimestre 2024. A mente di quanto disposto dall’articolo 14 del “decreto adempimenti”, il quadro sovra riportato, che è rimasto invariato per anni, è ora destinato a cambiare. Viene, infatti, disposto l’innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, con un intervento in modifica all’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lettere a) e b): La soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA sale da 50.000 a 70.000 euro anni; La soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette ed IRAP sale da 20.000 a 50.000 euro anni; La soglia di esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto sale da 50.000 a 70.000 euro annui. Certamente si tratta di una buona notizia, tuttavia occorre prestare attenzione al fatto che i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali sono stabiliti annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia. Come si legge in relazione illustrativa al decreto, le più alte soglie ora individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori. Ciò significa che riuscire ad accedere al regime premiale con riferimento ai benefici qui richiamati potrebbe diventare più difficile, ma al tempo stesso più interessate, alla luce della richiamata maggiorazione delle soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità.