L’INPS, con il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, ha reso disponibili le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero dal pagamento delle quote di TFR previsto dall’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018 (cd. Decreto Genova), che è stato prorogato per il 2022 e 2023 dall'articolo 1, comma 126, della legge di Bilancio 2022. L’articolo 43-bis citato dispone al comma 1 che: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 44, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92”. Alla luce della novella normativa della legge di Bilancio 2022, il citato articolo 43-bis deve quindi essere interpretato nel senso che la sua applicazione temporale è estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Al ricorrere della suddetta ipotesi, limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 44, trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento). Tali esoneri riconoscibili per le annualità 2023 e 2024 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno. Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le relative domande nel limite di spesa sopra precisato. L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS; il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Le aziende che intendano richiedere gli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia: a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS; b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge. Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 non modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni: - versamento ai fondi di previdenza complementare; - versamento al Fondo di Tesoreria; - accantonamento presso il datore di lavoro. Nella prima ipotesi, l’INPS provvede a trasferire il TFR maturato e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, al fondo pensione di destinazione. Nelle altre due ipotesi, invece, l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente. Istruzioni operative per l’inoltro e l’accoglimento delle domande di esonero Ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero. Le misure di esonero in argomento trovano applicazione sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione “0Q” deve essere assegnato: - con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento; - dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento. Entrambi gli esoneri devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Si evidenzia, inoltre, la necessità di verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero. Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la Struttura territoriale competente contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero. In ogni caso, al fine di evitare l’indebito pagamento da parte del Fondo di Tesoreria di quote di TFR oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, la Struttura territoriale provvede a segnalare tale circostanza (ossia la presenza dei codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”) tramite la casella istituzionale Info.FondoTesoreria@inps.it (specificando il periodo di concessione dell’esonero dal versamento al Fondo). Al ricorrere della suddetta circostanza, infatti, la richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria non può essere accolta e gli oneri non sono a carico del Fondo di Tesoreria. Domande di liquidazione delle quote di TFR Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto. Prima di procedere all’istruttoria delle domande gli operatori di Sede devono verificare che l’azienda abbia ottenuto l’attribuzione del CA “0Q”; in caso contrario devono invitare il responsabile della procedura concorsuale a presentare domanda di esonero. L'INPS raccomanda, inoltre, di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni. Al fine di facilitare tale verifica nel “Cruscotto Reportistica FdG”, raggiungibile al seguente percorso intranet: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia – Fondo di tesoreria – TFR su CIGS”, è stato implementato il report “Liste TFR su CIGS”, mediante il quale è possibile verificare l’importo lordo erogato a titolo di TFR per un determinato decreto o matricola aziendale.