I modelli Redditi 2023 prevedono l’obbligo di compilazione del nuovo rigo RU150 per i contribuenti imprenditori individuali, le società di persone o le società di capitali. Queste tipologie di contribuenti devono compilare il rigo RU150 solamente nell’ipotesi in cui si sia beneficiato, tramite la compilazione del relativo quadro RU, nei periodi d’imposta 2020, 2021 e/o 2022 di una o più delle seguenti ipotesi agevolative: - credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (codici credito L3, 2L, 3L); - credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (codice credito L1); - credito d’imposta per formazione 4.0 (codice credito F7). Tramite la compilazione del rigo RU150 il contribuente è chiamato a comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio titolare effettivo. La struttura del rigo RU150 risulta essere unica per tutte le tipologie dei modelli Redditi 2023, ad eccezione dell’ipotesi dell’imprenditore individuale. La generalità dei righi RU150, infatti, prevede: - la barratura di una o più delle caselle 2020, 2021, 2022 presenti, volte ad indicare i periodi d’imposta per cui si è beneficiato di uno o più dei richiamati crediti d’imposta; - l’indicazione del codice fiscale del titolare effettivo oppure, ove questi sia un soggetto non residente sprovvisto di codice fiscale, i relativi dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita); - (per i soggetti residenti) i dati relativi all’eventuale domicilio anagrafico, se diverso dalla residenza anagrafica, (per i soggetti non residenti) la residenza anagrafica estera e l’eventuale domicilio estero, ove diverso. Per la sola ipotesi degli imprenditori individuali, non potendosi configurare un’ipotesi di titolare effettivo diverso dalla persona medesima, il rigo RU150 del modello Redditi 2023 PF prevede unicamente la sezione relativa al domicilio anagrafico o all’eventuale domicilio anagrafico estero, ove diversi dalla residenza anagrafica. Dubbi applicativi e possibili soluzioni I termini utilizzati dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi per la compilazione del rigo RU150 stanno, tuttavia, ingenerando numerosi dubbi applicativi tra gli operatori. La richiesta di indicare negli appositi campi “i periodi d’imposta di riferimento (2020, 2021, 2022) per i quali si è beneficiato del credito” ha, infatti, portato la dottrina a interrogarsi sul significato da attribuire al termine “beneficiato”, ovverosia se lo stesso vada riferito all’anno di maturazione del credito o a quello di utilizzo, il che porterebbe a diverse ipotesi di compilazione. Andando a visionare le regole tecniche previste per la compilazione del richiamato rigo RU150 del modello Redditi 2023, si è rilevato che per quanto concerne l’esercizio 2022 la compilazione dovrebbe intervenire in ragione del criterio di competenza, ovverosia di quando sia maturato il diritto a utilizzare il credito, non potendosi “flaggare” la casella relativa all’esercizio 2022 in assenza della compilazione del rigo RU5 colonna 3 (“Credito d’imposta spettante nel periodo”). Per le annualità 2020 e 2021, invece, le regole tecniche prevedono l’obbligo di compilazione, pena l’emersione di un errore bloccante, solamente nelle ipotesi in cui - a fronte della presenza nel rigo RU1 di uno dei codici credito individuati - risulti compilato anche il rigo RU2 (“Credito residuo dalla precedente dichiarazione”) portando la dottrina a ritenere che per tali annualità prevalga l’anno di utilizzo del credito e, pertanto, in assenza di crediti d’imposta residui riportati nel rigo RU2, la compilazione del rigo RU150 per il 2020 e 2021 potrebbe non risultare richiesta. A nostro avviso appare, tuttavia, maggiormente prudenziale che il contribuente proceda comunque a compilare il rigo RU150 per le annualità 2020 e 2021 anche in assenza di un’eccedenza a credito dei richiamati crediti d’imposta riportata nel modello Redditi 2023, a fronte del fatto che tali crediti siano maturati o utilizzati in uno od entrambi i richiamati esercizi. Tale linea d’azione, infatti, porrebbe il contribuente (al più) in una situazione di aver comunicato più dati rispetto a quanto potenzialmente richiesto mentre, in caso di una diversa/più estensiva interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate rispetto a quanto rilevato dalla dottrina, lo porterebbe comunque ad aver adempiuto al proprio onere comunicativo. A tal fine si evidenzia che dal punto di vista prettamente empirico tale soluzione sarebbe materialmente perseguibile. Lo scarico telematico di Entratel effettuato su una dichiarazione di prova non risulta, ad oggi, restituire errori bloccanti a fronte della compilazione di un rigo RU150 con “flaggatura” degli anni 2020 e/o 2021 e compilazione del codice fiscale del titolare effettivo, anche ove non risulti presente alcun rigo RU1 compilato. Ciò posto rimane, comunque, indubbiamente preferibile che, a fronte della presenza delle richiamate incertezze di compilazione, l’Agenzia delle Entrate intervenga con un tempestivo intervento chiarificatore. Presenza di più titolari effettivi Procedendo con la disamina in merito alla compilazione del rigo RU150, nel caso di contribuenti diversi dall’imprenditore individuale, per la compilazione del rigo RU150 si deve prestare attenzione al fatto che per il medesimo soggetto/contribuente ben potrebbero esservi più titolari effettivi e che gli stessi, a loro volta, potrebbero essere variati sia in uno o più dei richiamati esercizi 2020, 2021 o 2022, sia durante il corso del medesimo esercizio. In presenza di più titolari effettivi intervallatesi negli esercizi oggetto di monitoraggio si dovrà, quindi, aver cura di comunicarne i relativi dati e barrare per ciascuno di essi una o più delle relative caselle 2020, 2021 e 2022. Variazione di uno o più dei titolari effettivi nel corso dell’esercizio Per quanto concerne, invece, l’ipotesi della variazione di uno o più dei titolari effettivi nel corso del medesimo esercizio le istruzioni alla dichiarazione dei redditi non risultano d’ausilio, non prevedendo il caso specifico. Si ritiene, tuttavia, prudenziale procedere a indicare nel rigo RU150 i dati di tutti i titolari effettivi che si sono avvicendati nel corso del medesimo esercizio oggetto di monitoraggio.