È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 il DPCM 15 settembre 2023, che regola la procedura di certificazione delle attività R&S ex art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022. Il decreto entrerà in vigore il 19 novembre, ma occorrerà comunque attendere ulteriori 90 giorni per il completamento della disciplina. È questo, infatti, il termine concesso al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) per emanare un decreto direttoriale che dovrà occuparsi di regolare alcuni aspetti procedurali della certificazione. Il Ministero dovrà, tra l’altro, definire le modalità di gestione e funzionamento dell’Albo dei certificatori istituito dal DPCM, al quale potranno iscriversi persone fisiche, società, enti di ricerca e università in possesso di specifici requisiti. Ad esempio, alle persone fisiche è richiesto, tra le altre condizioni, il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, nonché il rilascio di una dichiarazione che attesti di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla valutazione e rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relativi alle attività R&S. Se il certificatore è una società che svolge professionalmente servizi di consulenza in ambito R&S, tale requisito va verificato rispetto al responsabile tecnico che firma la certificazione. Il decreto direttoriale dovrà definire anche le modalità con cui le imprese che intendono avvalersi della procedura dovranno trasmettere apposita richiesta al MIMIT. In base a quanto stabilito dal DPCM, la richiesta di certificazione potrà essere inviata a condizione che le violazioni relative ai crediti R&S non siano già state constatate con processo verbale o con atto impositivo. È previsto, inoltre, l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria pari a 252 euro per ogni richiesta di certificazione; le relative modalità di versamento saranno definite successivamente. Sempre al MIMIT è affidato il compito di elaborare, entro fine anno, delle Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S, con le quali potranno essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività, nonché ai diversi settori e comparti economici. La certificazione delle attività R&S potrà essere rilasciata dai soggetti iscritti all’Albo e andrà predisposta sulla base dei criteri e delle regole contenuti negli artt. 2-5 del DM 26 maggio 2020 e nelle predette Linee guida. La certificazione dovrà: - attestare l’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto alle attività R&S effettuate e programmate; - descrivere i progetti o sottoprogetti realizzati o da realizzare; - illustrare le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata l’ammissibilità delle attività svolte ai crediti d’imposta R&S; - contenere ogni altra informazione utile al fine dell’espletamento dei controlli da parte del MIMIT e dell’Agenzia delle Entrate. Il certificatore dovrà dichiarare, inoltre, di non versare in situazioni di conflitto di interesse derivanti, ad esempio, dall’esistenza di rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata, o comunque di altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all’art. 1 comma 206 della L. 160/2019. La certificazione dovrà essere trasmessa dal certificatore al MIMIT entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa. La definizione della procedura è rimessa al successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy. Controlli sulle attività di certificazione In base al DPCM, il MIMIT potrà procedere all’esame delle certificazioni, verificandone la correttezza formale e la rispondenza sostanziale alle disposizioni agevolative e alle Linee guida. A tal fine, il Ministero potrà richiedere ai soggetti certificatori l’invio di copia della documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione delle attività R&S. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della certificazione, dandone notizia all’impresa. I certificatori dovranno inviare la documentazione richiesta entro i 15 giorni successivi, mentre al MIMIT spetteranno ulteriori 60 giorni per terminare l’attività di controllo. Il DPCM prevede che, in caso di mancato invio della documentazione integrativa, la certificazione non produca effetti. Si tratta di un aspetto che andrebbe meglio chiarito, in quanto l’effetto della certificazione è quello di rendere non più contestabile la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese come attività ammissibili ai crediti d’imposta R&S. Dovrebbe essere quindi essere concesso alle imprese di trasmettere direttamente la documentazione, al fine di non subire le conseguenze dell’inerzia del certificatore.