La Legge di Bilancio del 2024 prevede l’introduzione di nuovi incentivi per favorire l’acquisto di beni in Italia da parte di viaggiati stranieri. Viene così modificato l’art. 38 – quater del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, viene prevista la riduzione del limite da 154,94 euro a 70 euro al di sopra del quale le cessioni di beni in favore di consumatori finali extra – UE sono effettuate senza pagamento dell’Iva. La misura, come detto, intende sostenere le attività turistiche rendendo l’Italia una destinazione maggiormente attrattiva. Tuttavia, la possibilità di non pagare l’Iva all’atto degli acquisti è subordinata all’osservanza di una serie di specifiche condizioni che non sono state modificate. La prima condizione è di tipo soggettivo. Infatti, gli acquisti senza Iva devono essere effettuati esclusivamente da persone fisiche che agiscono nella qualità di privati. Sono esclusi dal beneficio gli acquisti effettuati nell’esercizio di un’attività di impresa, arti o professioni. Inoltre, gli acquirenti devono avere la residenza o il domicilio in un territorio extra – UE. Tale condizione deve risultare dal passaporto che l’acquirente è tenuto ad esibire al cedente all’atto dell’acquisto. Gli estremi del predetto documento devono essere riportati sulla fattura. E poi anche necessario che i beni acquistati siano trasportati nei bagagli personali dell’acquirente. Le diverse modalità di trasporto dei bagagli personali sono state prese in esame dal dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze con la circolare n. 280 del 3 dicembre 1988. Il documento di prassi citato effettua una distinzione tra “bagaglio a mano”, “bagaglio di stiva” oppure “bagaglio non accompagnato”. Non sussistono dubbi sul fatto che possono essere considerati bagagli personali sia il bagaglio a mano, ma anche il bagaglio di stiva. Il viaggiatore potrà comunque beneficiare dell’inapplicabilità dell’Iva come disposto dall’art. 38 – quater in rassegna avendo così effettuato il trasporto dei beni fuori dal territorio della UE nei propri bagagli personali. Il documento di prassi citato ha precisato come sotto il profilo sostanziale, anche al bagaglio non accompagnato possa essere attribuito quel particolare carattere personale che il citato art. 38 – quater prevede, con specifico riferimento al bagaglio, quale condizione necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio in rassegna. Un’ulteriore condizione è di tipo temporale. Infatti, i beni devono uscire fuori dal territorio UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e entro il quarto mese successivo l’acquirente deve restituire al cedente la fattura recante il visto della dogana in uscita. L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi all’ambito di applicazione dell’art 38 – quater in commento. In particolare, secondo quanto precisato dal Principio di diritto n. 8/2020 si ricorda che il bene acquistato deve essere destinato all’uso personale o familiare dell’acquirente. Inoltre, l’operazione deve essere documentata tramite il sistema Otello, la cui fattura deve essere emessa in formato elettronico. In presenza dei predetti presupposti è possibile avvalersi dell’applicazione della disposizione in commento con due diverse modalità alternative. In base alla prima la cessione viene effettuata senza l’applicazione dell’imposta. Tuttavia, se l’acquirente non fornisce la dimostrazione dell’avvenuta fuori uscita dei beni dal territorio della UE l’imposta dovrà essere versata nella casse dell’Erario previa l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. In alternativa, la medesima operazione viene effettuata con l’applicazione dell’Iva, successivamente rimborsata al cessionario dal cedente. Il recupero è in questo caso successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. Anche in questo caso, però, l’acquirente deve essere in grado di dimostrare che i beni sono usciti fuori dal territorio UE.