I possessori di partecipazioni e terreni al 1° gennaio 2023 sono chiamati alla cassa il 15 novembre 2023 per il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta per poter aderire alla rivalutazione prevista della legge di Bilancio 2023. Si riaprono le porte ai contribuenti che vogliono procedere alla tassazione dei redditi derivanti dal possesso di alcune attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione agricola) che danno luogo a redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 44 e 67 TUIR. In particolare, la platea dei soggetti interessati alla rivalutazione 2023 potranno procedere per le partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 alla rideterminazione del valore, in luogo del costo storico, da assumere ai fini del calcolo dei redditi diversi (plusvalenze) di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), TUIR, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% da effettuarsi (in unica soluzione o a rate) il 15 novembre 2023 - entro lo stesso termine si dovrà procedere alla redazione della perizia di stima. L’istituto della rivalutazione 2023 prevede la possibilità di rideterminare il valore anche con riferimento alle partecipazioni quotate e i criteri generali di rideterminazione sono particolareggiati. Le novità della rivalutazione 2023 Con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 107-109, legge n. 197/2022) il legislatore ha ripresentato l’istituto della rivalutazione, introdotto nel lontano 2002 (art. 5, commi 5 e 7, legge n. 448/2001) e puntualmente riproposto nel corso degli anni. In particolare, tra le altre disposizioni, la legge di Bilancio 2023 ha esteso l’applicazione della disciplina di cui ai commi da 5 a 7 dell’art. 5, legge n. 488/2001. I soggetti interessati potranno procedere con la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, pagando la relativa imposta sostitutiva. È importante segnalare che l’istituto della rivalutazione, grazie alle novità introdotte dal legislatore ai commi 107-109, prevede per la prima volta la possibilità di rideterminare anche il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali (cd. “quotate”) di negoziazione. Per completezza di trattazione è opportuno ricordare, inoltre, che sempre la legge di Bilancio 2023 ha previsto, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%, anche la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del 31 dicembre 2024 e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V5. Chi può effettuare la rivalutazione 2023 e quali sono i beni ammessi Sotto il profilo soggettivo, i soggetti che possono applicare la rivalutazione sono i detentori, al di fuori dell’attività di impresa, di partecipazioni o di terreni e, precisamente: - persone fisiche residenti; - società semplici e soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell'art. 5 TUIR; - enti non commerciali; - soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia. La rivalutazione 2023 ha per oggetto: - i terreni sia agricoli che edificabili, posseduti alla data dell’1° gennaio 2023, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento; - il valore di acquisto di partecipazioni - negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione - possedute dal 1° gennaio 2023. Come funziona la rivalutazione 2023 La rivalutazione da facoltà al contribuente di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, da contrapporre al corrispettivo della cessione (a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni), in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), TUIR. Ai fini della rivalutazione la rideterminazione del valore è effettuata sulla base di un’apposita perizia e a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Tale imposta è parametrata al valore risultante dalla perizia giurata di stima appositamente redatta da professionisti abilitati. I criteri generali per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni sono stati oggetto di specifici interventi da parte dell’Amministrazione finanziaria, tra i quali segnaliamo, con riferimento: - alle partecipazioni non quotate e ai terreni, la circolare n. 1/E/2021 che elenca le fonti normative di riferimento, alle quali occorre aggiungere l’art. 29, D.L. n. 17/2022; Nota bene Per le partecipazioni non quotate e per i terreni la perizia giurata è un requisito obbligatorio (Agenzia delle Entrate, circolare n. 16/E/2023). - alle partecipazioni quotate: la circolare n. 16/E del 2023, in cui è specificato, tra l’altro, che ai fini della determinazione della plusvalenza, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022. Tale indicazione fa venir meno la necessità di predisporre una perizia giurata di stima, ma il contribuente dovrà predispone e conservare un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica. La perizia nella rivalutazione Chi aderisce all’istituto della rivalutazione 2023 può rideterminare il valore dei terreni e partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023, in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, il cui termine per la redazione è il 15 novembre 2023. Per la rivalutazione 2023 i soggetti abilitati alla redazione delle perizie sono: - (con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti; - (per i terreni edificabili e con destinazione agricola) gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Sono abilitati alla redazione della perizia giurata, sia per le partecipazioni che per i terreni, anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Attenzione Il termine ultimo per effettuare la redazione e il giuramento della perizia è fissato il prossimo 15 novembre 2023. Quando pagare l’imposta sostitutiva della rivalutazione Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, si è tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante da un’apposita perizia. Nota bene La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (circolare n. 1/E/2021) Per accedere alla rivalutazione 2023 e rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), detenuti alla data del 1° gennaio 2023, occorre procedere al pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%. Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato il 15 novembre 2023, in unica soluzione o anche mediante pagamento rateale, in tal caso entro tale data deve essere versata la prima rata. Come pagare l’imposta sostitutiva della rivalutazione Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato: - in unica soluzione entro il 15 novembre 2023 ovvero - in tre rate annuali di pari importo (la prima rata a partire dalla predetta data); prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull'importo delle rate successive alla prima. Pagamento rateale Scadenza Prima rata 15 novembre 2023 Seconda rata 15 novembre 2024 Terza rata 15 novembre 2025 L’imposta sostitutiva della rivalutazione 2023 è stabilita nella misura del 16% e il relativo pagamento deve essere effettuato mediante il modello di pagamento F24, indicando nella sezione Erario, utilizzando l’apposito codice tributo e precisamente: - il codice 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; - il codice 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola; - codice 8057 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.