Per i produttori agricoli il regime speciale rappresenta il regime “naturale” di applicazione dell’imposta. Possono però optare per l’applicazione dell'imposta nei modi ordinari, barrando la casella VO3 della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di efficacia dell’opzione. L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio, trascorso il quale il produttore agricolo continua ad applicare il regime ordinario fino a revoca. L’opzione per l’applicazione dell'imposta nei modi ordinari deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di efficacia dell’opzione. Qual è la scelta più conveniente? Chi Produttori agricoli che effettuano le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A), allegata al D.P.R. n. 633/1972 (si tratta dei prodotti agricoli derivanti dall’allevamento di animali, dalla pesca, dalla coltivazione del terreno e prodotti derivati, come ad esempio: animali vivi delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina; pesce, crostacei; volatili da cortile, conigli, piccioni, lepri, fagiani, e simili, anche macellati a condizione che siano destinati all’alimentazione umana; latte, burro, formaggi, uova, fiori, ortaggi, cereali, tartufi, legumi, frutta, olio, vino, farina, pane, tabacco, lana, lino, cotone, canapa, etc.). Si considerano produttori agricoli: - i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), indipendentemente dalla natura giuridica; per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; - i soggetti che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane; - gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; - le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione; - gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Cosa Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici sopra indicati (Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972), effettuate dai produttori agricoli, il cui acquisto sia assoggettato ad IVA: - l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti. Tuttavia, si applicano le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi, e alle associazioni e loro unioni, che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti esonerati (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972); - la detrazione, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto interministeriale (cfr. D.M. 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997, D.M. 23 dicembre 2005, D.M. 26 gennaio 2016, D.M. 10 ottobre 2022 e art. 1 comma 527, della legge n. 234/2021). In pratica, quindi: - l’IVA sulle vendite è determinata applicando le aliquote ordinarie o, nei casi previsti, le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione; - l’IVA detraibile è determinata applicando le percentuali di compensazione sulle vendite; - l’IVA dovuta è calcolata come differenza tra l’IVA sulle vendite e l’IVA derivante dalle percentuali compensazioni. La detrazione forfettizzata non compete: - per le cessioni dei prodotti sopraindicati, il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario; - se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I; - per le prestazioni di servizi. Il regime speciale si applica anche: - alla commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri; - alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti; - alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle suindicate, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. Ai produttori agricoli che effettuano le cessioni all’esportazione dei prodotti di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972 ovvero cessioni ai viaggiatori stranieri extraUE (art. 38-quater) o le operazioni non imponibili indicate nell’art. 72 (operazioni nei confronti di ambasciate, unione europea, comandi Nato, ecc.), nonché le cessioni intracomunitarie dei beni stessi, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente nel registro degli acquisti. Queste disposizioni cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi dell’esonero, optando per l’applicazione dell’IVA secondo le norme del regime speciale ovvero possono optare per l’applicazione del regime ordinario. Come Per i produttori agricoli il regime speciale rappresenta il regime “naturale” di applicazione dell’imposta. I produttori agricoli possono però optare per l’applicazione dell'imposta nei modi ordinari, barrando la casella VO3 della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di efficacia dell’opzione (D.P.R. n. 442/1997). L’opzione è consentita anche ai produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) i quali, se vogliono applicare l’imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella relativa alla rinuncia al regime di esonero. L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio, trascorso il quale il produttore agricolo continua ad applicare il regime ordinario fino a revoca. Nel caso di applicazione del regime speciale e di esercizio anche di attività diverse, il produttore agricolo deve procedere alla separazione obbligatoria delle attività (art. 36, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Quando L’opzione per l’applicazione dell'imposta nei modi ordinari deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di efficacia dell’opzione (D.P.R. n. 442/1997). Calcola il risparmio Le percentuali di compensazione sono fissate in misura pari o inferiore alle aliquote ordinarie. Pertanto, il produttore agricolo che applica il regime speciale si trova, in via di principio, costantemente a debito. La detrazione forfetizzata risulta conveniente quando l’IVA detraibile in base alle percentuali di compensazione è superiore all’IVA effettivamente assolta sugli acquisti. In caso contrario (ad esempio, in caso di rilevanti investimenti), è conveniente rinunciare al regime speciale, optando per l’applicazione dell’imposta nel modo normale. L’opzione per il regime normale comporta che: - sulle cessioni si applicano sempre le aliquote IVA ordinarie, anche nei casi in cui è prevista, nel regime speciale, l’applicazione delle percentuali di compensazione; - non è utilizzabile il regime di esonero per i soggetti con volume d’affari non superiore a 7.000 euro; - la determinazione dell’IVA dovuta avviene in base alla differenza tra l’IVA relativa alle operazioni imponibili e quella effettivamente assolta sugli acquisti; - L’opzione è vincolante per almeno un triennio. Si precisa che, in caso di passaggio dal regime speciale a quello normale, e viceversa, si deve procedere, eventualmente, alla rettifica della detrazione. Risparmio % Caso n. 1 Vendita di beni compresi nella tabella A, Parte prima, per un corrispettivo complessivo di euro 10.000. Regime speciale IVA sulla cessione (10%): 1.000 IVA sugli acquisti di beni e servizi: 700 Percentuale di compensazione: 8,80% Iva detraibile: 10.000*8,80% = 880 Liquidazione IVA: 1.000 – 880 = 120 (IVA da versare) Regime ordinario IVA sulla cessione (10%): 1.000 IVA sugli acquisti di beni e servizi: 700 Iva detraibile: 700 Liquidazione IVA: 1.000 – 700 = 300 (IVA da versare) Caso n. 2 Cessione di beni compresi nella tabella A, Parte prima, per un corrispettivo complessivo di euro 48.000, con percentuale di compensazione pari all’IVA sulle vendite (es., 4%) Regime speciale IVA sulla cessione (4%): 1.920 IVA sugli acquisti di beni e servizi: 700 Percentuale di compensazione: 4% Iva detraibile: 48.000*4% = 1.920 Liquidazione IVA: 1.920 – 1.920 = 0 (IVA da versare) Regime ordinario IVA sulla cessione (4%): 1.920 IVA sugli acquisti di beni e servizi: 700 Iva detraibile: 700 Liquidazione IVA: 1.920 – 700 = 1.220 (IVA da versare) Caso n. 3 Cessione di beni compresi nella tabella A, Parte prima, per un corrispettivo complessivo di euro 48.000, con percentuale di compensazione pari all’IVA sulle vendite (es., 4%). Il produttore agricolo nell’anno ha effettuato investimenti in macchinari per euro 100.000, con IVA relativa pari a euro 22.000. Regime speciale IVA sulla cessione (4%): 1.920 IVA sugli acquisti di beni e servizi: 22.700 Percentuale di compensazione: 4% Iva detraibile: 48.000*4% = 1.920 Liquidazione IVA: 1.920 – 1.920 = 0 (IVA da versare) Regime ordinario IVA sulla cessione (4%): 1.920 IVA sugli acquisti di beni e servizi: 22.700 Iva detraibile: 22.700 Liquidazione IVA: 1.920 – 22.700 = 20.780 (IVA a credito) L’opzione per il regime normale è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio, trascorso il quale il produttore agricolo continua ad applicare il regime ordinario fino a revoca. In caso di passaggio dal regime normale a quello speciale allo scadere del triennio, si deve procedere alla rettifica della detrazione. La rettifica, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, con riferimento a tanti quinti dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (art. 19-bis2, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972).