Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro di procedere alle operazioni di conguaglio nonchè al relativo versamento contributivo qualora il valore e le somme dei fringe benefit erogati nel 2023 risultino superiori ai limiti previsti per tale periodo d'imposta. In particolare, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, l’articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023 dispone l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a fornire preventivamente informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. L’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Il comma 2 del citato articolo 40 precisa che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro; dall’altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente. Resta ferma in entrambi i casi la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 e 258,23 euro per i lavoratori dipendenti che non soddisfino le condizioni ivi previste), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite. Bonus carburante e fringe benefit Non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione prevista all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023, relativa alla misura del c.d. bonus carburante, secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo. Al riguardo, si precisa che il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione – con efficacia ai soli fini fiscali – rispetto a quella prevista dall’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina generale di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o, risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. Le disposizioni in commento rilevano anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit. I fringe benefit corrisposti al di sotto delle soglie previste non dovranno essere assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno, mentre nel caso di superamento dei limiti, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a versare i contributi in relazione all’intero valore corrisposto. Anche per la determinazione del limite soglia di 3.000 euro previsto all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità: porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo; provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. Utilizzo della sezione relativa alle variabili retributive Nella denuncia di competenza dicembre 2023 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso - di seguito riportate - per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>: • FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza. Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere; • FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>: - è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit; - è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit; • FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi. Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>. I dati esposti nell’UniEmens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”; - con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”; - con il codice “M963” avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”. Modalità di esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens Nell’ambito del sistema UniEmens, sezione “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno. Tuttavia, stante la necessità di consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni. Modalità di esposizione dei dati nel caso di corresponsione fringe benefit con valore superiore ai limiti di legge I soggetti interessati porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui al menzionato art. 40, comma 1) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno. Tale aumento dovrà essere denunciato all’interno del flusso “Posagri”, con Tipo Retribuzione W; provvederanno, inoltre, a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. Modalità di esposizione dei dati nel caso di corresponsione fringe benefit con valore inferiore ai limiti di legge Nel caso in cui, nel corso dell’anno 2023, il valore dei beni o dei servizi erogati risulti inferiore ai limiti previsti (3.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’art. 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. In tale caso, i datori di lavoro dovranno presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. L’apposito modulo denominato “07FB-2023” dovrà essere compilato con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale del/dei lavoratore/i interessati. La compilazione del modulo e il relativo invio sarà disponibile dal 1° marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le Strutture territoriali INPS provvederanno al calcolo manuale, attraverso la procedura di simulazione della tariffazione, presente sul sito Intranet in “Servizi per l’agricoltura” e, successivamente, all’acquisizione dell’importo dello sgravio spettante relativo alla quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore dalla procedura “Movimenti Contabili”. Le medesime Strutture avranno cura di comunicare al datore di lavoro l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di attività cessata, essere richiesto a rimborso.