L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 453 del 6 novembre 2023 in tema di adempimenti tributari a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nell'ipotesi di attività di deposito e custodia di titoli svolta dalla banca estera, in esecuzione di contratti stipulati direttamente dalla banca estera. La nomina di un rappresentante fiscale Con riferimento alla possibilità di nominare un rappresentante fiscale da parte di un intermediario estero, nella particolare ipotesi in cui, nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia, quest'ultima non svolga in Italia attività di custodia titoli per cui la stessa assume il ruolo di sostituto d'imposta, con la risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E (e da ultimo la risposta ad interpello pubblicata il 20 gennaio 2023, n. 108), confermando l'unicità soggettiva fra il soggetto estero e la stabile organizzazione, è stato chiarito che, in presenza di una stabile organizzazione operante in Italia, il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione. La citata risoluzione n. 5/E del 2019, altresì, ha precisato che, solo qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta in applicazione delle disposizioni citate nella medesima risoluzione, la casa madre non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l'ambito del mandato alle specifiche attività di custodia. Diversamente, qualora la stabile organizzazione svolga in Italia l'attività di custodia titoli per la quale la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta la stessa deve svolgere tale ruolo anche per conto della casa madre. Quanto alla possibilità che la Stabile Organizzazione possa assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento alle disposizioni normative per la tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, occorre evidenziare che gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari di cui al d.lgs. n. 239 del 1996, sono assoggettati ad imposta sostitutiva qualora percepiti da determinate tipologie di soggetti residenti in Italia definiti ''nettisti''. Esenzione per investitore non residente Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 239 del 1996, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella loro riscossione. L'articolo del medesimo decreto legislativo prevede un regime di esenzione per taluni soggetti non residenti e i successivi articoli disciplinano la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti di tali soggetti (cfr. articolo 7), nonché le modalità di conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria. Le disposizioni di attuazione di tale disciplina sono contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632, che opera una distinzione tra banche residenti o non residenti di ''primo livello'' e banche di ''secondo livello'', stabilendo per le prime un ruolo di intermediazione fra l'investitore e le banche di ''secondo livello'' abilitate ad intrattenere rapporti diretti con l'Amministrazione finanziaria. Il successivo articolo 9 del d.lgs. n. 239 del 1996 dispone che ''gli enti e le società non residenti'' che aderiscono a sistemi di gestione accentrata dei titoli e ''intrattengono rapporti diretti'' con l'Amministrazione finanziaria sono equiparati alle banche di ''secondo livello''. In base a tale norma, per l'espletamento degli adempimenti richiesti, tali enti e società devono nominare quale rappresentante fiscale in Italia una banca o una SIM residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di una banca o una SIM non residente ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Pertanto, sulla base di tali disposizioni, qualora in capo ad un investitore non residente non risultino soddisfatti i requisiti per l'esenzione, la banca di ''secondo livello'' deve applicare l'imposta sostitutiva nonché svolgere i conseguenti adempimenti anche per il tramite del proprio rappresentante fiscale. Come chiarito nella citata risoluzione n. 5/E del 2019, tale disposizione «si muove nell'ottica dell'integrazione internazionale dei mercati finanziari, coerentemente con i principi comunitari volti a rimuovere gli ostacoli all'accesso degli intermediari finanziari ai mercati dei singoli Paesi. Nella medesima direzione si pone il sistema T2S, che consente agli intermediari di regolare tutte le transazioni in titoli concluse sui mercati europei utilizzando un unico conto di regolamento, con vantaggi in termini di gestione della propria liquidità e di riduzione del costo di regolamento delle transazioni transfrontaliere fino a renderlo uguale a quello delle transazioni domestiche. Alla luce di quanto precede, tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti posti in essere da una banca di ''secondo livello'' residente sono analoghi a quelli richiesti ad una banca di ''secondo livello'' estera, ai sensi del citato articolo 9, comma 2, nel citato documento di prassi si è ritenuto che quest'ultima, per il tramite del proprio rappresentante fiscale in Italia, possa applicare l'imposta sostitutiva anche nei confronti di soggetti residenti in Italia che detengono strumenti finanziari per il tramite del medesimo intermediario estero. Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia diversi dai fondi immobiliari ed a fondi lussemburghesi storici, l'articolo 26quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 26 per cento. Con riferimento all'applicazione agli intermediari esteri del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, in conformità al disposto di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 239 del 1996, i soggetti non residenti che aderiscono direttamente ai sistemi di gestione accentrata sono da considerarsi equiparati alle banche italiane anche per ciò che riguarda il prelievo per l'imposta sostitutiva eventualmente da operare sui redditi diversi conseguiti dai propri depositanti. Il rapporto tra Stabile Organizzazione italiana e la Casa Madre Stante l'unicità soggettiva tra la Stabile Organizzazione italiana e la Casa Madre, pertanto, è improprio parlare di solidarietà tra detti soggetti per le sanzioni tributarie, poiché non esiste un soggetto terzo chiamato a rispondere della violazione. Ne consegue che la Casa Madre risponde nei confronti dell'Erario di qualunque violazione commessa dalla Stabile Organizzazione, comprese quelle effettuate in qualità di rappresentante fiscale soggetto responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la tenuta e l'istituzione del ''conto unico'' sia la banca di ''secondo livello'' estera, in qualità di intermediario presso il quale il cliente è titolare del rapporto di deposito, e il rappresentante fiscale potrà gestire le movimentazioni del predetto conto. Tale interpretazione è applicabile anche agli utili derivanti da azioni immesse in un sistema di deposito accentrato autorizzato, tenuto conto che l'articolo 27ter, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce le particolari modalità che gli intermediari devono adottare per la gestione dell'imposta sostitutiva, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, nell'ambito del ''conto unico'' di cui al comma 1, dell'articolo 3, del d.lgs. n. 239 del 1996.