Con il D.Lgs. n. 120/2023 si è completato l’impianto normativo che riforma il mondo dello sport e le disposizioni che interessano maggiormente in questa fase le associazioni sportive e i loro dirigenti sono sicuramente quelle operate dal “correttivo” sui decreti legislativi n. 36 e n. 39 del 2021. Statuti da adeguare entro il 2023. Senza imposta di registro Tra le fondamentali novità di cui tenere conto vi è certamente la (eventuale) necessità di adeguamento degli statuti, essendo stato previsto il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica (articoli 7 e 9), prevedendo nell’oggetto sociale “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” e (eventualmente) “l’esercizio di attività strumenti e secondarie” rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto. Superfluo sottolineare l’importanza di una simile eventuale necessità, attesa la circostanza che dalla mancata conformità dello statuto discenderebbe la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), con tutte le conseguenze anche fiscali. Al riguardo, si segnala allora anche la previsione di esenzione dall’imposta di registro proprio per coloro che adegueranno lo statuto a tali fini entro fine anno. Esercizio di attività secondarie e strumentali Per quanto invece concerne le (eventuali) attività secondarie e strumentali che ogni sodalizio ben potrebbe prevedere, il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti previsti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (con esclusione delle attività pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporterà la cancellazione d’ufficio dal RAS. All’interno delle attività “secondarie e strumentali” potranno rientrare quelle attività di natura commerciale che l’ente ritenesse di svolgere per finanziare l’attività sportiva quali, ad esempio, la gestione del bar o del ristorante, le attività di sponsorizzazione e pubblicitarie, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva, la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo ed ogni altra attività svolta a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva. Il perimetro dei lavoratori sportivi Definito, altresì, assai meglio il perimetro dei lavoratori sportivi. Oltre, infatti, alle sette tipologie già classificate nel D.Lgs. n. 36/2021 (ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), ora si afferma esplicitamente che sarà inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento. Tuttavia, all’evidente fine di impedire abusi e per non vedere allargare a dismisura l’alveo delle figure necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, non sarà sufficiente che tali mansioni siano meramente indicate in delibere federali, ma l’elenco individuato da ogni singola organizzazione dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro. Tale elenco sarà tenuto e poi aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno. Non potranno, invece, essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgano “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (è questo, ad esempio, il caso degli avvocati che svolgono consulenza nelle commissioni legali, dei commercialisti che forniscono servizi giuridico-contabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei ruoli di tenuta e revisione contabile, nonché medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA). Fino al 30 giugno, invece, per molte di queste figure e pur con palesi criticità è stato spesso applicato l’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, forzandone un inquadramento possibile nella collaborazione a carattere amministrativo-gestionale e così fruendo delle agevolazioni tributarie e previdenziali previste per il mondo dilettantistico, ma l’orientamento granitico recentemente affermatosi nella giurisprudenza (da ultimo, Cass. 17 ottobre 2023 n. 28845 in linea con precedenti sentenze Cass. 23 dicembre 2021, n. 41397 e Cass. 23 dicembre 2021, n. 41418, Cass. 24 dicembre 2021, n. 41467) conferma che non è possibile applicare l’ormai ex art. 67, comma 1, lettera m), TUIR a coloro che abitualmente svolgono la propria attività nel settore sportivo. Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, risposta a interpello 12 aprile 2022, n. 189 e risposta a interpello 13 aprile 2022 n. 190) ha stigmatizzato tale possibilità e tutto ciò è stato sostanzialmente recepito nella nuova formulazione legislativa, escludendosi infatti ora dall’amministrativo-gestionale quelle prestazioni lavorative rese in ambito sportivo dilettantistico in modo continuativo e con carattere di professionalità, che dovranno essere inquadrata tra le ordinarie tipologie contrattuali, producendo reddito di lavoro dipendente, di reddito assimilato al lavoro dipendente oppure di reddito di lavoro autonomo professionale con le derivate conseguenze tributarie. Modello EAS abrogato e non imponibilità IRAP Infine, fino ad oggi la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo è stata subordinata non solo al possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (art. 148 TUIR e art. 4, commi 4 e 6, D.P.R. n. 633/1972), ma anche alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l'apposito modello EAS (art. 30, D.L. n. 185/2008). Tale adempimento, mai amato dal mondo dello sport dilettantistico, è stato ora finalmente abrogato. Sul versante dell’IRAP, invece, è stata prevista la non imponibilità ai fini IRAP di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. Attività istituzionali anche presso sedi non urbanisticamente conformi Interessante, infine, segnalare anche che, in analogia con quanto previsto per il Terzo Settore, le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) saranno ritenute “compatibili”, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Tale novità consentirà così il legittimo svolgimento delle attività istituzionali anche presso quelle sedi non urbanisticamente conformi, ma ove si faccia un’attività esclusivamente statutaria e non a carattere produttivo.