Con la modifica agli articoli 17 e 35 del D.P.R. n. 633/1972, lo schema di decreto legislativo in materia di accertamento approvato dal Consiglio dei ministri apporta alcune novità all’istituto della rappresentanza fiscale per ciò che riguarda: - da un lato, i requisiti richiesti per la nomina e - dall’altro, per la sua operatività negli scambi intracomunitari. Le nuove disposizioni intendono contrastare l’indebito utilizzo del regime di sospensione dell’IVA all’importazione (cd. regime 42), previsto dall’art. 67, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 633/1972 per l’immissione in libera pratica di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato UE in esecuzione di una cessione intracomunitaria. Garanzia per l’iscrizione nell’archivio VIES Una prima novità relativa ai soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, riguarda l’inclusione nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System), previsto dall’art. 17 del regolamento n. 2010/904/UE per i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Per essi è, infatti, previsto che l’iscrizione nella banca dati avviene previo rilascio di un’idonea garanzia, rimettendo a un apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della garanzia. Verifica della documentazione per l’iscrizione nell’archivio VIES Una seconda novità, che sembrerebbe applicabile a prescindere dal luogo di residenza del soggetto estero, e quindi anche per quelli residenti in altro Stato UE, riguarda il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, da cui risulti l’opzione per l’inclusione del numero di partita IVA nell’archivio VIES. In particolare, è previsto che il rappresentante fiscale ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal soggetto estero e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto ministeriale saranno individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Nei confronti del rappresentante fiscale che non adempie ai predetti obblighi è irrogata la sanzione amministrativa di 3.000 euro, con divieto di applicazione del cumulo giuridico, di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997. Requisiti soggettivi del rappresentante fiscale L’ultima novità attiene, più in generale, alla figura del rappresentante fiscale, la cui nomina presuppone il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.M. n. 164/1999, recante le norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti. In particolare, è richiesto che il rappresentante fiscale: - non abbia riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari; - non abbia procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; - non abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; - non si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, legge n. 55/1990, come sostituito dall’art. 1, legge n. 16/1992. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante. Con decreto ministeriale saranno individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.