L’enunciazione di una fideiussione in un decreto ingiuntivo provoca l’applicazione dell’imposta di registro alla fideiussione, a prescindere dal fatto che il decreto ingiuntivo sia esecutivo: la Corte di Cassazione così decide nella sentenza n. 31177 del 9 novembre 2023, con ciò mettendo ordine in una materia complicata dall’intreccio delle norme contenute nel testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986) che disciplinano la tassazione delle enunciazioni di atti non registrati e la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria. In quest’ultimo ambito, si deve considerare che, da un lato, l’atto giudiziario è tassabile (articolo 37 Dpr 131) a prescindere dal fatto che si tratti di un provvedimento esecutivo e definitivo, mentre i decreti ingiuntivi sono tassabili solo se esecutivi (anche se in via provvisoria). Con riguardo poi alla enunciazione di atti non registrati che siano effettuate in un atto soggetto a registrazione (quale è l’atto giudiziario), esse sono tassate (articolo 22 Dpr 131) in quanto la normativa dettata in questa materia è evidentemente finalizzata a essere una misura di contrasto all’elusione in quanto, altrimenti, sarebbe facile ai contraenti stipulare un contratto, non registrarlo e poi accertarne l’esistenza in un atto successivo, perseguendo la sottrazione da tassazione del contratto enunciato. Se poi l’atto enunciato fosse stato soggetto a registrazione in termine fisso e non fosse stato registrato, oltre alla tassazione per enunciazione, si renderebbe dovuta anche la sanzione per omessa registrazione. La disciplina della tassazione per enunciazione è subordinata al presupposto che le disposizioni enunciate siano contenute in atti scritti o contratti verbali formati dalle medesime controparti dell’atto sottoposto a registrazione (nel caso degli atti giudiziari si tratta delle parti del processo). Per “enunciazione”, pertanto, deve intendersi una dichiarazione delle controparti riferita ad altri atti giuridici non registrati (intervenuti tra le medesime), precedenti il contratto sottoposto a registrazione e in esso richiamati. Peraltro, l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso contenuta in un provvedimento dell’autorità giudiziaria è tassabile solo per la parte dell’atto non ancora eseguita. Ora, secondo la sentenza 31177/2023, occorre distinguere tra l’imposizione sul decreto ingiuntivo esecutivo e l’imposizione cui debba essere assoggettata l’atto enunciato nel decreto ingiuntivo. Infatti, la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico non può essere riportata nell’ambito tributario e, in particolare, nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, per la quale vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi giuridici. Quindi, in funzione dell’autonomia del contratto di fideiussione, qualora esso sia enunciato in un provvedimento giudiziario (come accade nel caso di un decreto ingiuntivo), deve essere autonomamente valutato ai fini dell’imposta di registro e assoggettato a tassazione, indipendentemente dalla esecutività o meno del provvedimento monitorio, essendo sufficiente e necessario che l’atto dell’autorità giudiziaria sia sottoposto a registrazione.