Con la circolare n. 91 del 10 novembre 2023 l'INPS fornisce le istruzioni operative sui profili contributivi afferenti ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Ricordiamo che l’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022 dispone che: “Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni”. L'ambito di applicazione del citato comma 154 deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici al proprio interno, ossia Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Golf (FIG) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile relativamente al campionato di Serie A. Il contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico L’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022 consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età. Le società e le associazioni sportive professionistiche possono, quindi, assumere, dal 1° gennaio 2022, con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi che, alla data dell’assunzione, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il ventiquattresimo anno di età. Il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di sei mesi (art. 42, comma 2, del D.lgs n. 81/2015) e la durata della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a tre anni (art. 44, comma 2, del D.lgs n. 81/2015). L’articolo 47, comma 1, del D.lgs n. 81/2015 prevede che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione di cui lo stesso sia esclusivamente responsabile, tale da impedire il raggiungimento delle finalità del contratto, il predetto datore di lavoro è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione. Regime contributivo nel settore sportivo professionistico L’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie: - IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti); - assegno familiare; - assicurazione contro le malattie; - maternità; - assicurazione sociale per l’impiego (ASpI); - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge n. 296/2006 fissa l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), stabilita nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile. Inoltre, i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, in quanto dipendenti di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi. L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. UniEmens A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato. In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità di seguito riportate. Qualifica1 “5” (Apprendista) Qualifica2 “F” = Tempo pieno “P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale “V” = Tempo parziale di tipo Verticale “M” = Tempo parziale di tipo Misto Qualifica3 “I” = Tempo indeterminato “D” = Tempo determinato o contratto a termine Tipo Lavoratore (di nuova istituzione) “SP” = Lavoratore sportivo in apprendistato professionalizzante Tipo Contribuzione “J0”(Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%). Si ricorda che i lavoratori apprendisti a tempo indeterminato, mantenuti in servizio, devono essere esposti nel flusso UniEmens secondo le indicazioni che seguono. Qualifica1 “R” (Apprendista mantenuto in servizio come impiegato) Qualifica2 “F” = Tempo pieno “P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale “V” = Tempo parziale di tipo Verticale “M” = Tempo parziale di tipo Misto Qualifica3 “I” = Tempo indeterminato Tipo Lavoratore “ST” (Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995) Tipo Contribuzione “00” (nessuna particolarità contributiva). I datori di lavoro interessati, che non siano già titolari di una matricola DM, devono provvedere all’apertura di un’apposita posizione contributiva al fine di assolvere agli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS; al riguardo, nell’iscrizione, dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° gennaio 2022. Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino al 10 novembre 2023, i datori di lavoro in argomento già in possesso di matricola DM contraddistinta dal C.S.C. 1.18.08 devono avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso, entro il 16 febbraio 2024. Allo stesso modo, i datori di lavoro che provvederanno all’apertura di un’apposita posizione contributiva dovranno assolvere, nel rispetto del medesimo termine (16 febbraio 2024), agli adempimenti informativi e contributivi con l’invio delle denunce UniEmens. Gli adempimenti effettuati entro il suddetto termine non comporteranno l’addebito di ulteriori somme aggiuntive. Resta fermo quanto di seguito precisato per l’assolvimento della contribuzione FIS relativa al periodo da gennaio 2022 a giugno 2022. Contribuzione FIS o Fondi di solidarietà Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione: “M045”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,15%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti); “M046”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,55%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti); “M051” avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,69%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 15 dipendenti); - nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento; - nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare. Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens entro il 16 febbraio 2024. Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va compilata per tutti i mesi di arretrato.