Il decreto Energia (D.L. n. 17/2022 ha riproposto la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022 (come previsto in sede di conversione del D.L. n. 17/2022); sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Rideterminazione dei valori di partecipazioni e terreni Il regime consente alle persone fisiche (non esercenti attività d’impresa), società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67, comma 1, lettere lett. c) e c-bis) del TUIR. Nella sostanza, tali soggetti hanno facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola. Il perfezionamento dell’operazione, per poter quindi dare rilevanza al valore così rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettere a) e b) per quanto riguarda i terreni, e lettere c) e c-bis) per le partecipazioni, del TUIR, è condizionato a una serie di adempimenti posti a carico del contribuente: - redazione e asseverazione di una perizia di stima, che deve poi essere conservata ed esibita in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria; - versamento dell’imposta sostitutiva del 14%, entrambi da eseguirsi entro il 15 novembre 2022. La perizia di stima va redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, perito iscritto alla CCIAA nel caso abbia oggetto partecipazioni; ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA se l’oggetto sono terreni) e poi asseverata presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o presso i notai. La perizia deve avere ad oggetto l’intero patrimonio sociale al 1° gennaio 2022 a cui si riferisce la partecipazione, il cui valore viene pertanto determinato in base alla frazione di patrimonio netto posseduta, e il relativo costo va ad incrementare, sia in caso di partecipazioni che di terreni, il costo rivalutato. Nel caso di partecipazioni, se l’incarico della perizia viene conferito da parte della società, il relativo costo, anziché incrementare il valore rivalutato dei soci, è deducibile in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi. L’imposta sostitutiva, pari al 14% dell’intero valore risultante dalla perizia, doveva essere versata: - in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022; - in tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dal 15 novembre 2022, con applicazione alle rate successive alla prima degli interessi nella misura del 3% da versare contestualmente a ciascuna rata. Il versamento doveva essere eseguito con il modello F24, utilizzando il codice tributo: - 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; - 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, e indicando come anno di riferimento “2022”. Va evidenziato che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, e il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 TUIR. Il ritardato versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente quindi l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, tuttavia, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata. Se inoltre il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge e ha invece omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 602/1973. Nelle ipotesi in cui si sia proceduto a rivalutare partecipazioni o terreni, già in precedenza oggetto di rivalutazione, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione della precedente procedura di rideterminazione effettuata o chiederne il rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/1973. Rispetto al momento di determinazione della rivalutazione di partecipazioni già rivalutate in precedenza, qualora il valore di mercato risulti inferiore a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente, non occorre procedere alla rideterminazione del costo. La vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento. Al riguardo si ricorda che l’art. 5, comma 6, legge n. 448/2001 dispone che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammette il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 TUIR (per cui non si applica la disposizione che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto). Rivalutazione e dichiarazione dei redditi Nei quadri RM e RT del modello Redditi PF 2023 devono essere indicati i dati relativi alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Su tali valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.