Con il messaggio n. 4010 del 14 novembre 2023 l'INPS fornisce indicazioni integrative circa gli adempimenti a carico dei lavoratori marittimi in costanza dell’evento di malattia indennizzato. Trasmissione della certificazione medica Trovano applicazione anche per la categoria dei lavoratori marittimi le vigenti disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia. Eventuale certificazione cartacea - purché in originale - è ammessa in via del tutto eccezionale, fatte salve le verifiche e le segnalazioni del caso da parte dell’INPS. Permane in capo al lavoratore l’obbligo di invio all’Istituto del certificato entro due giorni dal suo rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo. Si precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità nelle more e in assenza dell’originale della certificazione medica cartacea. Indirizzo di reperibilità Costituisce onere del lavoratore accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea. Si tratta, infatti, di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo. È altresì onere del lavoratore assicurare il necessario costante aggiornamento sull’indirizzo di reperibilità durante l’intero evento di malattia. Eventuali variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica dovranno essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”. In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo (casella di posta elettronica medicolegale.nomesede@inps.it o tramite il Contact center multicanale al numero verde 803 164, avendo cura di indicare la Struttura territoriale INPS competente rispetto all’evento assicurato). L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo. Adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia. L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS. Qualora, nonostante l’eventuale mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta a cura della Struttura territoriale INPS competente la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.