Con la circolare n. 49 del 14 novembre 2023 l'INAIL fornisce istruzioni operative sul fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni: 1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018; 2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa; 3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù). Sono esclusi gli infortuni in itinere. Sono compresi nell’operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni: a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati; b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); c) delle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il decesso deve essere riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative suddette. Al fine di verificare le cause e circostanze dell’infortunio è prevista una specifica procedura di accertamento, che è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL. Destinatari del Fondo I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono: 1. il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e 2. i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi. Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali. In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici: 3. i genitori, anche adottanti e 4. i fratelli e le sorelle. In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici: 5. gli ascendenti di secondo grado. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali. Regime del sostegno economico La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente. Con riguardo al regime fiscale, il sostegno economico a carico del Fondo non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione. Si applica, pertanto, lo stesso regime già previsto per i benefici erogati a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il sostegno economico in argomento è cumulabile con l'assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall'INAIL ai superstiti degli assicurati. Ciò in quanto l’assegno suddetto è in genere l’unica prestazione erogata dall’Istituto in caso di infortuni mortali occorsi a studenti, poichè per queste vittime non ricorrono di solito i requisiti previsti per la costituzione della rendita ai superstiti. Resta fermo che, se ne ricorrono i requisiti, agli aventi diritto spetta anche la rendita ai superstiti. Domande di accesso al Fondo e termini di presentazione Per l’accesso al sostegno economico a carico del Fondo, gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio. In attesa del rilascio del servizio online, in corso di sviluppo, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo, direttamente alla Sede INAIL competente, o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro i seguenti termini: 1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024, vale a dire entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (21 ottobre 2023) del decreto interministeriale 25 settembre 2023; 2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo. I termini indicati, per espressa previsione normativa, sono a pena di inammissibilità. In caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede INAIL non competente, quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente. Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente, che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto. È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente. Nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela con lo studente o la studentessa vittima dell’infortunio. Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. È prevista, infine, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela con il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e per delega alla riscossione”. In merito alla delega alla riscossione, si precisa che la stessa richiede che la firma sia autenticata. L’autenticazione non è soggetta a imposta di bollo. Per agevolare la compilazione delle istanze sono stati predisposti i moduli allegati in formato compilabile Mod. Istanza beneficio familiari studenti deceduti e Mod. delega riscossione beneficio familiari studenti deceduti. Procedimento di erogazione del beneficio Il sostegno economico a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è erogato entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative Il termine suddetto decorre dalla ricezione, da parte della Sede INAIL competente, della relazione degli organi di vigilanza che conclude la procedura di accertamento, diretta ad accertare che il decesso sia riconducibile a infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Il procedimento istruttorio non richiede il visto sanitario, né alcuna valutazione medico-legale, in quanto il nesso causale tra l’evento lesivo e le attività indicate dalla norma è accertato nella relazione ispettiva. Per gli eventi lesivi già trattati ai fini dell’erogazione dell’assegno una tantum in caso di morte, la relazione ispettiva è stata acquisita a suo tempo, pertanto non sono necessarie ulteriori indagini. Sono in corso di sviluppo da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale le implementazioni nell’apposita applicazione a supporto delle prestazioni per la gestione delle domande (individuate da apposita tipologia documentale) e la conclusione dei conseguenti procedimenti, con emissione del relativo provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza di accesso al beneficio. Qualora risulti, successivamente all’erogazione del beneficio, la mancanza dei requisiti previsti per il suo riconoscimento, l’INAIL procede al recupero del sostegno economico indebitamente corrisposto, previa revoca del provvedimento di accoglimento della domanda opportunamente motivato. Contro il provvedimento di diniego dell’ammissione al beneficio emesso dalla Sede INAIL è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell’INAIL competenti per territorio. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato ed è deciso entro novanta giorni dalla data di presentazione. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Il recupero delle eventuali somme indebite è affidato alle Avvocature territoriali dell’Istituto. Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell'erogazione del sostegno economico è a carico dell'INAIL, sempre attraverso le predette Avvocature territoriali.