La notifica della cartella avvenuta in modo diretto è valida anche se non è seguita dalla successiva raccomandata informativa. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31708 del 14 novembre 2023. In tema di riscossione delle imposte, la Suprema Corte ha già chiarito che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 12083 del 13/06/2016). Ciò in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato e non costituendo nella disciplina della notificazione "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto" (Cass. 28872/2018 cit.; Corte cost. 175/2018, cit.). Tale statuizione non è stata superata dalla modifica legislativa di cui all'art. 1, comma 883, della legge n. 145/2018, che ha reintrodotto l'obbligo per l'operatore postale della successiva raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario con disposizione che non ha efficacia retroattiva, in base al principio di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. (non trattandosi di norma costituente attuazione di principi costituzionali). E' pertanto errato desumere l'invalidità della notifica avvenuta in modo diretto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. cit., non seguita dalla successiva raccomandata informativa, ritenendo applicabile l'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.. Invero, l'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, al primo comma, nulla prevede in merito all'invio della raccomandata informativa, qualora l'Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori. In particolare, la citata disposizione, stabilisce espressamente che «[...] la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» (Cass. civ., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 10037 del 10/04/2019). Da non confondere con la fattispecie in esame è l'ipotesi in cui la notificazione della cartella esattoriale sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600/1973 mediante consegna nelle mani del portiere, nel qual caso la stessa deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 2229 del 30 gennaio 2020). Non applicabile al caso in esame è altresì il principio per cui «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione» (Cass. civ., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 9782 del 19/04/2018; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 27825 del 31/10/2018). Né, infine, sarebbe invocabile il terzo comma dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 (secondo cui «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600»), atteso che nella fattispecie in esame le cartelle risultavano notificate a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero al portiere, vale a dire a soggetti ricompresi nell'ambito dell'art. 139 c.p.c. Nel ribadire che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. civ., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 28872 del 12/11/2018), non trova applicazione l'art. 139 cod. proc. civ. il quale, nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. civ., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 25489 del 26/10/2017). Del resto, solo l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. presuppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 cod. proc. civ., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 22333 del 05/08/2021).