I modelli Redditi 2023 PF, SP, SC ed ENC prevedono l’obbligo di compilazione del quadro RU ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. La compilazione di tale quadro deve avvenire fornendo una serie di informazioni nei campi previsti. Ai fini di una corretta indicazione del credito d’imposta spettante è molto importante identificare il momento in cui l’investimento è stato effettuato e il momento di interconnessione del bene. La misura del credito d’imposta spettante è diversa a seconda del momento in cui l’investimento è stato effettuato: - dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (data prorogata fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del prezzo di acquisto) la misura del credito è pari al 50%; - dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (data prorogata fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del prezzo di acquisto) la misura del credito è pari al 40%. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, per la decorrenza è rilevante la data dell’interconnessione evidenziata nella perizia asseverata/attestazione di conformità o, alternativamente per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, autocertificata con dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria. Come compilare il quadro RU Nel rigo RU1 colonna 1 deve essere indicato il codice del credito corrispondente alla tipologia di investimento: 2L beni materiali 4.0 o 3L beni immateriali 4.0. Nel rigo RU5 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta in misura piena prevista per i beni 4.0 anche qualora il bene non sia al momento interconnesso, quindi il 50% o il 40% del valore dell’investimento. Nel rigo RU6 deve indicarsi l’importo del credito utilizzato in compensazione. Nel rigo RU12 deve essere indicato l’importo residuo del credito da riportare nella dichiarazione successiva. Nella sezione IV nei righi RU130 e RU140 devono essere indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023. Il rigo RU130 accoglie gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022. In particolare, coloro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057 e/o 1057-bis, legge n. 178/2020 - beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - dovranno valorizzare la colonna 4. Oltre a colonna 4, dovranno essere compilate anche le ulteriori seguenti colonne per meglio specificare la natura dell’investimento effettuato: - la colonna 4A, in cui indicare gli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232/2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”; - la colonna 4B, in cui indicare gli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”; - la colonna 4C, in cui indicare gli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”. La colonna 5 accoglie invece gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). La colonna 6 “Interconnessione” dovrà essere compilata esclusivamente nel caso in cui l’interconnessione di un bene 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo alla messa in funzione del bene (interconnessione c.d. “tardiva”), con contestuale fruizione anticipata, da parte del beneficiario, dell’aliquota ridotta spettante per i beni “ordinari” Nel rigo RU140, vanno indicati gli investimenti in beni materiali effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta 2022 ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per quelli immateriali) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto. Nuovo rigo RU141: investimenti in beni strumentali 2021 Il nuovo rigo RU141 è relativo alle rettifiche degli importi comunicati nel rigo RU140 del modello Redditi 2022 (anno d’imposta 2021), che successivamente non si sono realizzati o si sono realizzati in misura inferiore. Si tratta quindi di eventi intervenuti tra la data di presentazione del precedente modello (30 novembre 2022) e il 31 dicembre 2022 (data di scadenza per la consegna dei beni “prenotati” nel 2021) che hanno variato l’entità dell’investimento già comunicato con la dichiarazione. Il rigo RU141 deve essere compilato indicando: - nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione del valore degli investimenti indicati nel 2021; - nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello Redditi 2022. Tali importi verranno automaticamente sottratti dal rigo RU12 che accoglie il credito d’imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione. Nuovo rigo RU150: titolare effettivo Tale rigo va compilato anche da chi ha usufruito del credito relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex legge n. 160/2019, nonché del credito d’imposta per la formazione 4.0 ex legge n. 205/2017. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, quale titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà di una partecipazione diretta o indiretta, superiore al 25%, o il controllo, nonché, in ultima analisi, i poteri di amministrazione e direzione. Rigo RU151: cumulo Questo rigo è stato introdotto al fine di verificare il rispetto del divieto di doppio finanziamento. I crediti d’imposta interessati dalla compilazione di tale rigo sono gli stessi indicati sopra, ovvero i crediti d’imposta beni strumentali, formazione 4.0., e ricerca e sviluppo e innovazione. Per compilare tale rigo occorrerà effettuare una ricognizione circa le ulteriori sovvenzioni riferite ai medesimi investimenti che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta. Nel nuovo rigo RU151 si dovrà indicare: - in colonna 1, il codice del credito d’imposta; - in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati; - in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita. Interconnessione del bene nell’esercizio 2023 Può accadere che un bene acquistato ed entrato in funzione nell’esercizio 2022 venga interconnesso nell’esercizio 2023, quindi in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione. In questo caso è possibile fruire del credito d’imposta “ordinario”, salvo poi utilizzare l’agevolazione fiscale nella misura prevista per i beni 4.0 a partire dal successivo periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione, scomputando quanto già fruito in precedenza, computando un nuovo triennio. Le istruzioni al modello Redditi 2023 precisano che in questo caso il bene deve essere indicato nel quadro RU come un bene Industria 4.0, a prescindere dalla circostanza che il bene non sia stato interconnesso nel periodo d’imposta 2022 (oggetto della dichiarazione). La compilazione deve avvenire come segue: - nel rigo RU1 deve essere indicato il codice “2L” o “3L” (rispettivamente per i beni materiali e per quelli immateriali); - nel rigo RU5 deve essere indicato il credito d’imposta nella misura piena del 40% (o del 50% per i beni “prenotati” nel 2021 e consegnati nel corso del 2022); - nel rigo RU12 l’importo residuo da indicare deve essere ridotto dell’eventuale credito d’imposta ordinario utilizzato nel corso del 2022 (periodo in cui il bene è entrato in funzione); - nel rigo RU130, contenente l’importo degli investimenti effettuati nel 2022, deve essere indicato, oltre all’importo totale, anche il dettaglio riferito all’allegato A. Deve essere inoltre barrata la nuova casella 6 “interconnessione”. In merito all’utilizzo in compensazione del credito, si precisa che occorre utilizzare il codice tributo 6936 (o 6937 per gli immateriali 4.0), il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno solare di entrata in funzione, a seguito dell’interconnessione, il campo in questione va gestito con l’indicazione dell’anno in cui questa si è verificata. Un esempio di compilazione Una società ha acquistato un macchinario nell’esercizio 2022, entrato in funzione nel 2022 ma interconnesso nell’esercizio 2023, l’importo dell’investimento è di 140.000 euro. Nell’esercizio 2022 è stato utilizzato in compensazione l’importo di 2.800 euro (1/3 del 6% di 140.000) con il codice tributo 6936, anno di riferimento 2022. La compilazione del quadro RU sarà la seguente: - rigo RU1: codice 2L (investimento 4.0) - rigo RU5: 56.000 euro - ammontare del credito d’imposta pieno 4.0 anche se non ancora interconnesso - rigo RU6: 2.800 euro - importo utilizzato in compensazione - rigo RU12: 53.200 euro - residuo del credito riportabile all’esercizio successivo - rigo RU130: colonna 4, 140.000 euro - importo dell’investimento realizzato nel 2022, colonna 4°, stesso importo per evidenziare la tipologia di investimento, colonna 6 “interconnessione” barrata al fine di indicare che l’interconnessione è avvenuta successivamente e che nel 2022 il contribuente ha iniziato a utilizzare il credito ordinario.