Arriva una stretta sulle compensazioni di imposte e contributi effettuate con il modello F24. A prevederla è la legge di Bilancio 2024, attualmente all’esame parlamentare, che introduce alcune norme per contrastare gli abusi e le condotte illecite che continuano a essere perpetrate. Infatti, negli ultimi anni sono state registrate sempre più frequenti frodi attuate mediante l’istituto in rassegna, facendo ricorso a crediti fiscali inesistenti per saldare posizioni debitorie, anche di competenza di altri enti, in particolare previdenziali. Ciò, quindi, ha spinto il Legislatore a rivedere le attuali regole in materia con importanti novità. Si va dall’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni nel modello F24, al divieto di compensare crediti con debiti d’imposta nel caso in cui si hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Inoltre, ulteriori nuove regole vengono previste per le compensazioni dei contributi previdenziali. Infine, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici delle Entrate scatta anche in caso di compensazione di debiti d’imposta con crediti verso l’INPS e l’INAIL e cambiano le regole per le compensazioni anche per chi si è vista chiudere d’ufficio la partita IVA per comportamenti fraudolenti. Tenendo conto che la legge è ancora all’esame parlamentare e, quindi, suscettibile di ulteriori modifiche, vale comunque la pena di iniziare ad approfondire le novità in arrivo. Nuove regole sulle compensazioni Una prima e importante novità contenuta nella legge di Bilancio, se confermata, introdurrà una stretta sulle compensazioni effettuate nel modello F24 a valere dal 1° luglio 2024. Per capire meglio la novità, conviene fare un piccolo passo indietro per delineare le regole attualmente in vigore. Le norme in questione sono l’art. 11, D.L. n. 66/2014 e l’art. 37, D.L. n. 223/2006 che vengono sintetizzate nella tabella che segue. Tipo di versamento Contribuente Modalità utilizzabile F24 con saldo a zero Titolare di Partita IVA - Privato Solo servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate F24 a debito con compensazione Privato Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o intermediari della riscossione convenzionati (home banking) F24 a debito con compensazione di crediti imposte dirette, IVA, addizionali, IRAP, ritenute, quadro RU Titolare partita IVA Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate F24 a debito con compensazione di altri crediti (ad esempio contributi INPS) Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o home banking F24 a debito senza compensazione Titolare partita IVA Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o home banking Privato Modello cartaceo, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o home banking Partendo da questo quadro normativo, con la legge di Bilancio 2024 si cerca di limitare ulteriormente, in caso di compensazioni, l’uso dei canali telematici diversi da quelli delle Entrate. In particolare: - intervenendo sull’art. 11, D.L. n. 66/2014 si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; - modificando l’art. 37, D.L. n. 223/2006 si elimina l’esclusione dall’obbligo di utilizzo dei canali telematici delle Entrate nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL. Pertanto, anche in questo caso occorrerà utilizzare i suddetti canali telematici. Contribuenti con debiti verso l’Erario Un’altra novità riguarda i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Per costoro, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse. Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui: - l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006); - qualora, in esito all'attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, comma 49-quater, D.L. n. 223/2006). Compensazione dei crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL Oltre all’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare in F24 i crediti verso l’INAIL e l’INPS, per i crediti maturati nei confronti di questi enti vengono introdotti ulteriori limiti. In particolare, si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata: - dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; - dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; - dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata. Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL potrà essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Come riportato nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio, con queste modifiche sarà possibile effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti. Contribuenti con partita IVA cessata d’ufficio Un’ultima novità interessa i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA. La norma attualmente in vigore (art. 17, comma 2-quater, D.Lgs. n. 241/1997) prevede che per questi soggetti è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti nel modello F24; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. Inoltre, è previsto che l'Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione prevista, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. Ebbene, con la modifica introdotta, il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti varrà non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA (come accade attualmente), ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.