Una modifica al disegno di legge per la conversione in legge del decreto Proroghe (D.L. n. 132/2023), approvato dal Senato il 16 novembre, prevede il differimento al 30 novembre 2023 del termine previsto dal co. 5 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 che, in sede di prima applicazione, ha stabilito che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sportive relative ai periodi di paga luglio - settembre 2023 possono essere effettuate entro il 31 ottobre 2023. Si posticipa pertanto al 30 novembre (rispetto all’ordinario termine del 31 ottobre 2023) il termine per l’adempimento degli adempimenti (comunicazioni obbligatorie e LUL) e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive. Si prevede, inoltre, che il nuovo termine sarà riferito ai periodi di paga ricompresi da luglio 2023 a ottobre 2023 (inizialmente settembre 2023). In tema di contributi per i co.co.co. sportivi e per le co.co.co amministrativo gestionali, l’INPS con il messaggio n. 4012/2023 ha comunicato che per i compensi erogati nel periodo di competenza di ottobre 2023, il versamento della contribuzione alla gestione separata può essere fatto entro il 30 novembre prossimo contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens. Gli adempimenti relativi alle CO.CO.CO sportive Con l’entrata in vigore della riforma dello sport dal 1° luglio scorso, è stata prevista la possibilità per il settore dilettantistico di regolamentare la prestazione da parte dei lavoratori sportivi mediante il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive b) prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva Con la circolare n. 2/2023, l’INL ha chiarito che i due requisiti, congiuntamente, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo tant’è che, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Per quanto riguarda la comunicazione di instaurazione del rapporto, sempre l’art. 28 prevede l’obbligo per l’associazione o società sportiva dilettantistica di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo; comunicazione che può essere effettuata con le consuete modalità UNILAV o anche tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Sulle modalità di comunicazione, il Dipartimento dello Sport con il proprio vademecum ha chiarito che “secondo il dettato normativo, i datori di lavoro del comparto dilettantistico possono, dunque, non inviare la comunicazione Unilav attraverso i tradizionali canali informativi regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, optando per l’utilizzo del Registro, quale forma equivalente di comunicazione obbligatoria.” Per quanto riguarda le tempistiche di invio, l’art. 28 prevede che le comunicazioni relative alle co.co.co sportive possono essere effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Tale termine è stato ricordato dall’INL con la propria circ. n. 2/2023 l’INL: l’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.Lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego. L’ispettorato inoltre chiarisce che per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v. Iscrizione nel LUL Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione del CO.CO.CO. sportivo nel LUL, il 4° comma dell’art. 28 D.Lgs. n. 36/2021 prevede che l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il vademecum del Dipartimento dello sport ha chiarito come l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro possa essere adempiuto, alternativamente alle modalità tradizionali, a cura del datore di lavoro o dei soli intermediari delegati designati dalla l. 12/1979 in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Si ricorda che la norma prevede che nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga, fermo restando l’obbligo di predisposizione del LUL. Per quanto riguarda i termini di iscrizione nel LUL delle CO.CO.CO. sportive, la norma prevede che l'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Regime temporaneo per i periodi di paga luglio - settembre 2023 Con il decreto Correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023) è stato previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sportive limitatamente al periodo di paga 1° luglio - 30 settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Per quanto riguarda gli adempimenti contributivi, relativi alla gestione separata, l’INPS con la circolare n. 88/2023 ha chiarito che i versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti (UNIEMENS) entro il 31 dicembre 2023. Con l’emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto proroghe, approvato in Senato, si prevede la proroga del termine di scadenza al 30 novembre 2023 e che il periodo transitorio in questione venga esteso anche al mese di ottobre. Pertanto, la nuova scadenza del 30 novembre riguarderà gli adempimenti relativi ai contratti co.co.co sportivi avviati nel periodo luglio - ottobre 2023. Schema di riepilogo Adempimento Modalità di comunicazione - tenuta Termine ordinario Periodo transitorio Periodo transitorio modificato Comunicazione istaurazione rapporto cococo sportivo RAS UNILAV Entro il, 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro Limitatamente al periodo di paga luglio - settembre 2023 le comunicazioni possono essere effettuate entro il 31/10/2023 Limitatamente al periodo di paga luglio - ottobre 2023 le comunicazioni possono essere effettuate entro il 30/11/2023 LUL RAS ordinaria Possibile anche in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento