È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 9 ottobre 2023 n. 11, con le indicazioni e le istruzioni operative relative all’indennità onnicomprensiva per fermo pesca per l’anno 2023. Si ricorda che l’art. 1 comma 326 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha rifinanziato con 30 milioni di euro – a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – l’indennità di 30 euro per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio per il 2023. L’indennità in esame trova applicazione nei confronti di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Sempre con riferimento all’ambito applicativo, il decreto in commento precisa che l’indennità onnicomprensiva non può essere riconosciuta agli armatori, ai proprietari armatori imbarcati sulla nave da loro gestita e ai titolari di impresa individuale imbarcati (essendo questi ultimi inquadrati come lavoratori autonomi), in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. Invece, l’indennità potrà essere riconosciuta per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, ma solo a fronte di un’autocertificazione, presentata dal richiedente, che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società. Quanto all’importo, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un massimo di 30 euro e, limitatamente alle ipotesi di fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno. L’indennità giornaliera, in caso sia di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa. Sotto il profilo operativo, le imprese interessate potranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali apposita istanza a decorrere dal 2 gennaio 2024 ed entro il 31 marzo 2024 utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”. L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. All’istanza dovranno essere allegati: - la “Scheda 9 – anno 2023 – dichiarazione di avvenuto fermo”; - il “File FPO-2023” disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, da compilare in tutti i campi, senza modificarne la struttura; - il modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato, corredato dal documento di identità; - eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativa al codice IBAN; - copia di un documento di identità del rappresentante aziendale in corso di validità. Saranno considerate inammissibili le istanze prive della Scheda 9 (integralmente compilata da parte dell’azienda e compilata e vistata dall’Autorità marittima) ovvero quelle prive del file FPO-2023 integralmente compilato, nonché le istanze presentate dopo il termine e quelle presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso la piattaforma “CIGSonline”. Inoltre, viene specificato che i lavoratori per i quali non verranno forniti dati completi saranno esclusi dal sostegno al reddito, mentre eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024. L’istruttoria verrà svolta dal Ministero del Lavoro che verificherà i presupposti di legittimità e predisporrà il decreto di autorizzazione relativo al riconoscimento dell’indennità derivante da misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio della pesca marittima, con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione marittima. Qualora le istanze superino le risorse stanziate (30 milioni di euro), le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore. Infine, sotto il profilo fiscale, il decreto ricorda che l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.