Lo schema di decreto legislativo recante la modifica della disciplina del contenzioso tributario interviene anche sull’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle Corti di Giustizia tributaria alcuni speciali poteri istruttori d’ufficio e, in particolare, sulle disposizioni di attuazione della prova testimoniale. Giuramento e testimonianza fuori dal processo tributario Deve essere evidenziato che, in origine, nel processo tributario si escludeva espressamente il giuramento e la testimonianza. L’esclusione del giuramento trovava il suo fondamento nel carattere indisponibile dei diritti controversi. L’esclusione della prova testimoniale, invece, trovava la sua ragion d’essere nel carattere essenzialmente documentale del processo tributario. Questa esclusione era stata, in più occasioni, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che aveva sempre ritenuto il divieto di prova testimoniale non lesivo del diritto alla difesa e del principio di parità delle parti (Corte cost., sentenza n. 18/2000). In particolare, a parere della Corte, il processo tributario presenta una “spiccata specificità” derivante dalla natura della pretesa fatta valere dall’ente impositore, nonché dalla prevalente forma scritta del rito; peculiarità che dunque giustificherebbe un trattamento differenziato rispetto a quello previsto negli altri processi. Secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass., Sez. VI, sentenza n. 29757 del 2018), tuttavia, l’esclusione della prova testimoniale non comportava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi riprodotte nei processi verbali della Guardia di Finanza o dell’Amministrazione Finanziaria, anche se non rese in contraddittorio con il contribuente. Si pensi, ad esempio, ai verbali nei quali la Guardia di finanza, in esito a una verifica fiscale, riportava sommarie informazioni acquisite oralmente. Tali informazioni, rispetto alle quali non si è svolto un contraddittorio, venivano (vengono) trasfuse in un documento scritto che viene acquisito nel processo tributario e che il giudice tributario può valutare come elemento di prova indiziaria. Cosa cambia con la riforma della giustizia tributaria Tutto cambia per effetto dell’art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2022 che, nel confermare l’inammissibilità del giuramento, consente l’assunzione della testimonianza, in sede processuale, quando la Corte di Giustizia tributaria lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti. La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta, di cui all’art. 257-bis c.p.c. Quest’ultimo articolo prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre di assumere la deposizione, chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione, predisponga il modello di testimonianza (art. 103-bis disp. att. c.p.c.) e lo faccia notificare al testimone. Costui rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Il citato articolo, peraltro, consente al giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale. Le novità del decreto delegato sul contenzioso L’art. 19 della legge n. 111/2023 reca i princìpi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell’esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell’organizzazione dei processi tributari. Il comma 1, lett. b), del richiamato articolo prevede di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante l’emanazione di norme volte alla semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate a una completa digitalizzazione del processo. In attuazione del criterio direttivo di cui sopra, relativo all’ampliamento e potenziamento dell’informatizzazione del processo tributario, sono state introdotte, nel comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, una serie di modifiche funzionali alla integrale digitalizzazione del sistema processuale. Nello specifico, quanto alla testimonianza scritta, viene disposto, in deroga all’art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte, apponendo una firma digitale che sia dotata dei requisiti prescritti dall’art. 24 del Codice Amministrazione Digitale, senza necessità di ulteriore autenticazione. La relazione illustrativa dello schema in esame precisa che, poiché “il testimone può non avere accesso al SIGIT”, si prevede che in questi casi sia il difensore che lo ha citato a dover depositare telematicamente il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone. L’ipotesi formulata nella relazione illustrativa appare inattuabile, anche perché non previsto dalla nuova norma. Sul punto, giova evidenziare che sembra “irreale” che il testimone possa accedere al SIGIT per depositare il modulo di testimonianza, dato che, comunque, il documento deve essere “abbinato” al numero (R.G.R. o R.G.A.) oggetto del giudizio nonché alla sezione della Corte di giustizia interessata della controversia; numero e controversia che conosce solo il difensore. Sarà, pertanto, il difensore della parte che lo ha citato a depositare telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale. La novella adatta, comunque, la disciplina prevista dall’art. 103-bis disp. att. c.p.c., alle esigenze di un processo digitale, facoltizzando il testimone che sia munito di firma digitale a rendere la testimonianza su un modulo digitale sottoscritto digitalmente, senza doversi recare presso un segretario comunale o un cancelliere di un ufficio giudiziario per conseguire quella certificazione dell’autenticità della sottoscrizione che è già assicurata dalla firma digitale secondo le previsioni del codice dell’amministrazione digitale. La nuova disposizione è rivolta a coloro che sono dotati di firma digitale (imprese e professionisti) mentre, difficilmente, per esempio, il lavoratore dipendente o il pensionato, potranno usufruire della “semplificazione” in esame, in quanto non forniti di detta firma. E allora la maggior parte dei soggetti chiamati a porre testimonianza scritta, proprio perché sprovvisti di firma digitale, devono osservare le regole che stabiliscono l’obbligo di recarsi presso un segretario comunale o un cancelliere di un ufficio giudiziario per conseguire quella certificazione dell’autenticità della sottoscrizione.