Con il principio interpretativo n. 1 del 7 novembre 2023 la Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano ha approfondito la nozione di "appartamento" nella normativa sulle locazioni brevi. La normativa di riferimento Il quadro normativo è rappresentato dall’art. 1, comma 595, legge n. 178/2020 che prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, D.L. n. 50/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c.. Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Tale norma richiama quindi espressamente il regime fiscale per le locazioni brevi, disciplinato dall’art. 4, commi 2 e 3, D.L. n. 50/2017. Cosa si intende con “appartamento”? L’espressione “appartamenti” adottata dal legislatore nel comma 595 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 è di uso comune nel linguaggio, ma è atecnica e svincolata da precedenti utilizzi o richiami nella normativa fiscale e diverge da quella utilizzata nel comma 1 dell’art. 4, D.L. n. 50/2017 che invece fa riferimento ad immobili ad uso abitativo. Nella legislazione tributaria non si hanno precedenti utilizzi del termine “appartamenti”. La circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23 luglio 1960, n. 1820, in relazione alle definizioni in materia di costruzioni edilizie, qualifica come “alloggio o appartamento” un insieme di vani ed annessi o anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente o in parti separate, ma funzionalmente connesse di detta costruzione e destinati ad uso di abitazione per famiglia. L’interpretazione dell’agevolazione Secondo la Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano, in ragione del richiamo della legge di Bilancio alla disciplina delle locazioni brevi di cui al D.L. n.50/2017, l’espressione “appartamenti” non può che fare riferimento ad unità immobiliari a destinazione unicamente abitativa, locati da persone fisiche, così come definiti nell’art. 4, commi 2 e 3, D.L. n.50/2017. Pertanto, la disposizione di cui al comma 595 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 va letta e interpretata come segue: “Con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro unità immobiliari urbane a destinazione abitativa di tipo privato costituite da uno o più locali ed annessi situati in una costruzione ad uso residenziale o promiscuo composta da più unità. Tali unità abitative (appartamenti) possono avere sia un accesso dall’esterno (es. villette a schiera) ovvero da uno spazio comune all’interno della costruzione (classico appartamento condominiale), per ciascun periodo d'imposta. Nel caso di ricorso alla locazione breve per 5 o più unità immobiliari ad uso abitativo, come sopra descritte, la suddetta attività di locazione, da chiunque sia esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari ad uso abitativo come sopra definite da condurre in locazione”.