Il decreto Proroghe è legge. Dopo la prima approvazione da parte del Senato, avvenuta il 16 novembre 2023, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Di seguito le principali disposizioni di interesse per imprese e professionisti. Fondo garanzia prima casa L’art. 1 proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 la garanzia del Fondo prima casa all’80% per: - le giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 2 anni; - i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; - conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; - giovani di età inferiore a 36. Tali soggetti potranno richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% se hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2023, la garanzia all’80% può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore. Proroga scadenza per il pagamento dei tributi sospesi per alluvione Tra le modifiche apportate in sede di conversione in legge si segnala la proroga della scadenza per effettuare i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, il comma 2-quater dell’art. 3 - intervenendo sull’art. 1, comma 7, del D.L. n. 61/2023 - porta dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 il termine entro il quale effettuare: - il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria sospesi per effetto dell’alluvione. Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi; - gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni. Termini del ravvedimento speciale Altra novità introdotta durante il passaggio parlamentare riguarda il ravvedimento speciale, di cui all'art. 1, commi da 174 a 178, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). In particolare, con l’art. 3-bis si dispone che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione relativa al ravvedimento speciale, possano regolarizzare la posizione entro il 20 dicembre 2023 versando le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovendo le irregolarità od omissioni entro la medesima data. Assegnazione agevolata ai soci L’iter di conversione non ha invece apportato nessuna modifica all’art. 4, che proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 la scadenza per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e di trasformazione in società semplice, previste dall’art. 1, commi da 100 a 105, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Le società che perfezioneranno dette operazioni entro tale maggior termine dovranno versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2023. Regolarizzazione del quadro RS da parte dei forfettari Confermato anche il rinvio per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022. In particolare, l’art. 6, comma 1, dispone che gli obblighi di compilazione del quadro RS, introdotti art. 1, comma 73, della legge n. 190/2014, per l'anno d'imposta 2021 possono essere adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nuova Sabatini L’iter di conversione ha portato novità anche per la Nuova Sabatini. In particolare, l’art. 6-quater, intervenendo sull’art. 1, comma 415, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), estende ai contratti di finanziamento stipulati anche dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 la possibilità di concludere i lavori entro 18 mesi anziché entro gli ordinari 12. Ante modifica, invece, la proroga di 6 mesi del termine per l'ultimazione degli investimenti era limitato ai contratti di finanziamento stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Proroga smart working per i lavoratori fragili L’art. 8 proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato cosiddetti fragili, cioè coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022. A seguito della modifica, quindi, per tale categoria di soggetti, il datore di lavoro fino al 31 dicembre 2023 dovrà assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. Pay-back sanitario Il passaggio parlamentare proroga ulteriormente, dopo l’ultimo rinvio disposto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 98/2023), la scadenza del pay-back sanitario. In particolare, il comma 1-ter dell’art. 9 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre il termine ultimo per il versamento degli importi dovuti come pay-back dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2025-2018. Proroga di termini in materia sportiva Altra novità che arriva dall’iter di conversione riguarda alcuni termini in materia sportiva. In particolare, con l’art. 10-quater si interviene sull’art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 36/2021, che fissa la scadenza per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle co.co.co sportive instaurate dal 1° luglio 2023. Per effetto della modifica, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023 (anziché settembre 2023), possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023 (in luogo del termine originario fissato al 31 ottobre 2023). Al riguardo si segnala che l’INPS, con il messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023, ha comunicato che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens. Con riferimento invece per i periodi da luglio a settembre 2023, secondo quanto indicato dall’INPS nella circolare n. 88/2023, il versamento potrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023. Termini scaduti alla data di conversione del decreto Non sono stati modificati e, pertanto, risultano scaduti alla data di conversione del decreto i seguenti termini: - il termine di versamento dell'imposta sostitutiva del 14% dovuta per la rivalutazione delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023. Secondo quanto previsto dall’articolo 2, il versamento dell'intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) doveva avvenire entro il 15 novembre 2023; - il termine per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel medesimo periodo. A norma dell’art. 3, commi 1 e 2, tali versamenti sono considerati tempestivi, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023; - il termine per effettuare la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell’accredito dell’indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori. Secondo quanto previsto dall’art. 5, tale comunicazione doveva essere effettuata entro il 15 ottobre 2023. - il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti, per il primo e il secondo trimestre 2023, dai commi da 2 a 5 dell’art. 1 della di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) e dall’art. 4 del D.L. n. 34/2023. Ai sensi dell’art. 7, detti crediti dovevano essere fruiti inderogabilmente entro il 16 novembre 2023.