Con il messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023, l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Istituto e alla Gestione separata. Lavoratori sportivi subordinati Con specifico riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica. Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento). È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti. Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia. Lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia. Lavoratori autonomi del settore professionistico Con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale. Tutela previdenziale della malattia Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante. È onere del lavoratore porre la massima attenzione sulla correttezza dei dati riportati nel certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la reperibilità. Il certificato rilasciato in via telematica perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino mediante l’apposito servizio presente sul sito istituzionale, www.inps.it, “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro. Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro due giornidalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro. L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere effettuata dal lavoratore con la massima tempestività, mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”presente sul sito istituzionale. Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS. Il flusso del processo gestionale, attivato a seguito della trasmissione del certificato di malattia, non presenta alcuna particolarità ulteriore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori. L’istruttoria a carico delle Strutture territoriali, per il riconoscimento della tutela economica, verrà, pertanto, eseguita secondo le medesime disposizioni previste per le altre categorie di lavoratori. Anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell’ambito del flusso UniEmens, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento. È di particolare importanza che l’elemento suindicato venga valorizzato, sistematicamente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte della Struttura territoriale di competenza, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che, anche per i lavoratori sportivi il trattamento economico in caso di malattia può essere riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di riferimento. Ne consegue che, nei casi di istruttoria per il pagamento diretto della prestazione, in assenza dell’informazione riportata nell’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, le Strutture territoriali devono richiedere ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di riferimento e buste paga relative all’evento di malattia).